top of page

MANOVRE DI DISARTICOLAZIONE PSICOLOGIA ED ANNIENTAMENTO DELLAREALTÀ, RAPPRESENTAZIONE E VOLIZI....

Psicologia & Giustizia

Anno XXII, n.1

Gennaio-Giugno 2021



MANOVRE DI DISARTICOLAZIONE PSICOLOGIA ED ANNIENTAMENTO DELLA

REALTÀ, RAPPRESENTAZIONE E VOLIZIONE SOGGETTIVA

Chiara Crisci


Molto spesso si sente parlare o, semplicemente notiziare, che è utile se non pratico per

una evoluzione attiva psico-sociale, allenare la mente anche con giochi definiti di

training mentale per essere più predisposti o meglio disposti a ripensare o rivedere il

modo di valutare il mondo e ciò che ci circonda o ci accade, e non rinchiudere il

cervello in atrofismi decisori e di percezione delle cose animate o meno che siano.

“Men sana in corpore sano” come sostenevano i latini, come si evince dalle Satire di

Giovenale, che scardina il concetto di detenere premio di onore per il tramite della

vanità, mentre il vero sapiente, sano nell’anima e di ciò anche nel corpo si rende conto

dei veri bisogni dell’uomo e di ciò che è solo effimero ed anche dannoso. Procediamo

per gradi al fine di “addensare” la concentrazione sul fulcro della sedimentazione

giuridica che definisce il reato di manipolazione emotiva e/o reale.

In un percorso qualificante i termini presi in uso dalla dottrina e dalla giurisprudenza

come motori di interrogativi giudiziari, preme “vocabolizzare” il percorso linguisticonormativo

partendo dal concetto di Suggestione. Come riporta l’illustre enciclopedia

Treccani: “Fenomeno della coscienza per cui un’idea, una convinzione, un desiderio,

un comportamento sono imposti dall’esterno, da altre persone, o anche da fatti e

situazioni valutati non obbiettivamente, e da impressioni e sensazioni soggettive non

vagliate in modo razionale e critico. La forma estrema della s. (suggestione) ipnotica,

nella quale l’ipnotizzatore, suggerendo all’ipnotizzato un certo complesso di

rappresentazioni e di desideri (ipnosi) , lo spinge irresistibilmente ad agire in

conformità di essi (e quando tale azione ha luogo non durante il sonno ipnotico ma

dopo di esso, non rammentando tuttavia il soggetto la s. subita, si parla più

propriamente di s. postipnotica). Ma forme più lievi di s. hanno luogo anche al di fuori

della sfera dell’ipnotismo, in tutti i casi in cui, per azione diretta o indiretta di un’altra

personalità, una certa idea o convincimento o aspirazione determinante un

comportamento si impianta in una coscienza, soverchiando o eliminando, con

maggiore o minore energia ed esclusività, gli opposti motivi critici che altrimenti

tenderebbero a limitarne l’efficacia”. Nell’ambito scientifico della psicologia, vi è un

netto distinguo tra suggestibilità primaria e secondaria.

Secondo l’identificazione che ne da H.J.Eysenck (1947) vi ricorre la prima ipotesi,

quando il soggetto compie ad es., dei movimenti senza averne coscienza e per effetto

della ripetizione monotona di un’istruzione verbale dello sperimentatore o del medico,

quindi clinica; mentre per la seconda ipotesi, la cc. Dd. Suggestibilità secondaria,

allorquando il soggetto compie atti, esprime valutazioni per effetto di influenze

indirette (in progressiva crescita ad esempio stimoli diversi e ad un certo punto della

serie renderli costanti); ed a concludere vi può essere una s. terziaria, difinita da

prestigion, quando l’influenza discende dalla autorità dello sperimentatore o del clinico

o da un gruppo sociale, come può essere una setta, quindi plurisoggettivo,. Per

evidenziare la suggestione, sono state proposte varie teorie in cui la risultanza è stata

che la suggestionabilità, è graduabile in base all’individuo sulla neurofisiologia dello

stesso. Sulla disinibizione di centri cerebrali; dal transfert tra soggetto medico e

paziente e, dalla teoria dei riflessi condizionati (s. verbale, diviene uno stimolo

condizionato che induce nel soggetto una risposta normalmente prodotta da uno

stimolo che è senza condizione, incondizionato; un monosuono o cantilena che

provoca sonnolenza o torpore cerebrale e può ben essere sostituito da una vera

istruzione o ordine verbale corrispondente). Coercire la volontà di un soggetto, è la

più alta forma di violenza psicologica per obbligare anche se del caso in forma di

schiavismo altri, ad agire contro una propria indipendenza volontaristica.

Non è inconsueto, che la vittima di arbitrarie scelte altrui, non riconosca la violenza e

non riesca a distaccarsi o abbandonare il suo referente o meglio padrone mentale: fino

a pochi decenni fa, il silenzio, l’omissione e la connivenza, del soggetto passivo,

venivano fatte risalire a personali caratteristiche dello stesso masochistiche; ad oggi si

predilige la strada di recitare tali “soccombenze” al plagio (dove la vittima apprende di

essere impotente di fronte alla condizione che gli si prospetta).

Plagio. Il Codice penale italiano del 1930, c.d. Rocco, nome del guardasigilli

dell’epoca storica indicata, impegna la locuzione “plagio” in un contesto semantico del

tutto inedito. Seppur mantenuto nella griglia dei delitti contro la libertà individuale, ne

riforma il contenuto rispetto alla tutela penale dello status libertatis prevista dal codice

Zanardelli del 1889. Il corpo normativo nel “realismo” giuridico-culturale che pose

definitivamente la parola fine, a tutte le bizzarrie che il regime consuetudinario

antecedentemente aveva elargito; nei commentari dello stesso codice già si forniscono

confini del volere proprio individuale soggettivo. Si legge infatti:”La libertà dell’uomo

individua non è l’injuriae licentia, ma quell’autonomia riconosciuta e protetta dalla

legge, in virtù della quale l’uomo deve essere rispettato nel libero determinarsi ai vari

atti della vita”.

E si prosegue: “La libertà individuale è la costante facoltà dell’uomo di esercitare le

attività proprie, così fisiche così morali, al servizio dei propri bisogni. Senza questo

sarebbe inutile l’esistenza e la integrità personale, le quali non sono beni in loro stesse

ma in quanto servano di strumento all’esercizio della attività personale”. Un principio

quello dunque della libertà morale, che fa giocoforza su una filiforme ma non per

questo fievole, distinzione tra la concreta attivazione dei differenti momenti che

connotano la libertà individuale ed una attività prodromica, nella quale un soggetto si

determina a porre in essere una certa attività o a tenere una propria peculiare condotta.

In tale prospettiva di ragionamento, la libertà morale rappresenta un prius, una

consequenziale logica antecedente rispetto alla fruizione della libertà personale.

Nell’esaltare poi i diritti dell’individuo pian piano si è remato su di un canale più fluido

ma denso di varie correnti esegetiche. Vediamo già come il codice Rocco si esprime in

merito. Qui addirittura ci si orienta come preparazione giuridica sullo Status servile

dello schiavo dell’antica Roma, significativa è La lex Fabia de plagiariis e le condotte

“dispositive” della persona, ma senza rivisitare i fossili giuridici di era antica, vediamo

nel codice sopra citato che, il plagio è inteso come riduzione di una persona allo stato

di completo assoggettamento ad un’altra persona. La Corte Costituzionale, con

sentenza n. 96 del 1981, ha dichiarato illegittimo ed escluso dall’ordinamento italiano,

l’articolo relativo al plagio, perché di contenuto vago ed indeterminato, e quindi

contrastante con il principio di tassatività delle norme. Nel diritto romano repubblicano

invece, il reato di plagio come natura, quella proprio di sequestro di persona, inteso

come rapimento o riduzione in servitù di una persona, libero o schiavo. Tale reato in

nuce,era punito con pene pecuniarie, e solo in età tardo imperiale, per i casi ritenuti più

gravi, fu prevista la pena di morte. Il testo dell’art. 603 c.p., prima dello scossone

costituzionale prevedeva ciò: “Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in

modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a

quindici anni”. La pronuncia della Corte Costituzionale, si rese necessaria e non

procrastinabile o soggetta a reversibilità, a seguito di due casi giudiziari che hanno

visto invocare l’illegittimità del reato ex art. 603 c.p. rispetto ai valori fondamentali

della solenne carta costituzionale. Il primo avente misura politica, nel 1964, riguardava

l’artista Aldo Braibanti, affiliato al marxismo, il quale fu accusato di aver ridotto in

totale soggezione psicologica due giovani ormai in suo potere per via delle sue idee sia

artistiche che politiche. Il secondo, invece, a carattere prettamente di culto quando

Emilio Grasso, sacerdote del movimento dei Carismatici, fu accusato del plagio di

alcuni minori da parte dei relativi esercenti la potestà genitoriale. Prendendo le mosse

proprio dalla sentenza citata,, si può subito evidenziare che il profilo centrale sul quale

si impunta la legittimità costituzionale è il rapporto tra l’art. 603 c.p., nei confronti

all’art. 25 co. 2 Co., in quanto il primo art., cozzerebbe con il dettato costituzionale

poiché spoglierebbe la norma di tipicità che a braccetto con il principio della riserva

di legge assoluta per quanto concerne la disciplina penale, richiede “una puntuale

relazione di corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta”.E ancora, la

norma penale oggetto di disamina, lederebbe ancora l’art. 21 Cost., perché “supera la

funzione di tutela dell’integrità psichica della persona di fronte alle aggressioni che si

possono verificare” . Sul piano prettamente giuridico la Corte tutore della Costituzione

, esprime che “sarebbe assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in

coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente

intelligibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici e comunque non

avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinano o

puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi

inesistenti o non razionalmente accettabili.. la formulazione di siffatte norme

sovvertirebbe i più ovvii principi che sovraintendono razionalmente ad ogni sistema

legislativo nonché le più elementari nozioni ed insegnamenti intorno alla creazione e

alla formazione delle norme giuridiche”. Dopo tale pronuncia a seguito di vari casi

trattati dalla giurisprudenza, si è dimostrato a tutto campo, che è possibile in maniera

certa e pressochè insindacabile, che la libertà personale o meglio l’identità di un

soggetto.persona, può essere infranta ed umiliata, per mezzo di una condotta che con

dolo viene trascinata sino al punto di determinare un reale e concreto stato di esclusione

dalle situazioni ambientali e sociali, del soggetto passivo (subendi), con impedimento

ad attingere alle fonti opposte o differenti da quelle comandate coattivamente dal

soggetto attivo con pieno disfacimento logorante della capacità di autodeterminazione

personale. V’è da rilevare inoltre, e non del tutto banale che, la presenza di un eventuale

consenso (libero e pieno) prestato dal soggetto “assoggettato”, non costituirebbe causa

esimente poiché si è nel terreno dei beni indisponibili, ed in questo caso il consenso si

rifletterebbe nel coacervo dei vizi che possono deviarlo (violenza, minaccia, inganno,

suggestione o presistente stato di minorazione ed in progredendi altre attività

manipolative che seguiranno…). Non perdendo di vista la distinzione del fatto che, un

conto è parlare di auto isolamento o autodistruzione – abuso alcool e sostanze

stupefacenti o psicotrope- altro, è il prestare piena conformità di intenti a che terzi vi

proceda allo stesso isolamento 2ergastolo mentale”. Il desiderio pungente e

malinconico di avere nel mosaico dei reati una figura criminosa che riprendesse il

concetto di soggiogare un soggetto, nonché il vuoto a perdere nella tutela penale da

ingerenze fraudolente ed infide portò, nell’aprile del 1988 la proposta di un disegno di

legge a firma (Russo, Jervolino-Vassalli) a districare il dubbio giuridico nonché

l’angoscia sociale a riproporre sotto l’appellativo di “Atti lesivi della capacità di

autodeterminazione del minore” la fattispecie di incriminazione di fatti qualificabili

alla stregua del Codice Rocco , “Plagio”. Da ciò, facile seguire un tragitto meno

scosceso che da una origine poliedrica portante ad una etero direzione della volizione

e secondo alcuni pareri, ad uno stato proprio di incapacità autentica di intendere e di

volere trovando sosta nell’oasi condizionante la psicologia di un essere con

deturpamento della personalità, sino all’esilio eremitico dagli altri esseri umani con

unica interlocuzione o rapporto sinallagmatico di intenti col solo dominus mentis.

L’asse di rotazione dunque, è l’interesse da valutare e tutelare soggetto a possibile

violenza e violazione. Il corredo patrimoniale psichico dell’uomo, sia nel suo profilo

“statico” che in quello “dinamico” cioè volto ad “aggiornarsi” nel tempo, oltre a trovare

dimora certa negli artt. 2 e 3 Cost., è presupposto della fruizione di tutti i diritti di

libertà e autodeterminazione e dell’adempimento degli obblighi solidaristici che la

stessa carta costituzionale riconosce ed impone solennemente. Indubbio dunque, che ci

troviamo a fronte, un bene di rilievo costituzionale e non dogma su cui avere delle

aspirazioni; de quo,che rilevanza penale con piena garanzia di tutela ne può

discendere? Da un certo punto di osservazione critica, si potrebbe sollevare la

considerazione che la peculiarità dell’”io” è, inespugnabile, non possibile centro di

offesa, per ciò nessun tipo di azione aggressiva, per quanto premeditata o pungente sia,

potrebbe in alcun modo essere lesa neanche superficialmente, di converso, si può

affermare che la pretesa singolarità dell’essere umano, nella sua misura esistenziale

ovvero morale è simulazione di valore, essendo il soggetto “psichico” la risultante di

una serie quasi algebrica di componenti più o meno condizionati biologici, neurologici,

fattori ereditari o acquisiti extra, fattori culturali, economici, di credo religioso e dei

rapporti interpersonali e collettivi intrattenuti reali o formali. Da ciò è impensabile

tratteggiare o dare una giusta fisiognomica propria come fosse un “genoma”proprio.

Di palmare evidenza appare quindi, anche per il tramite degli spunti e valori

costituzionali previsti, di sostanza fondamentale pretendere un corollario giuridico che

si imponga come guarentigia penale certa la integrità della persona sotto il profilo

psichico inteso in senso ampio per tranciare l’affermarsi di condotte aggressive e

irrimediabili; dove le fattispecie normative attuali sono inidonee e poco applicabili se

non tardive nell’esplicare sana conformazione sociale di adempimento, sforzandoci di

attingere a tutto campo il disvalore del fatto concreto. Necessario dunque plasmare e

fondere le esigenze di tale bene assoluto e irrinunciabile di cui sopra, per pronunciare

e descrivere una fattispecie incriminatrice non soggetta ad interpretazioni varie ed

elastiche o aperte ma che abbia contorni definiti e tassativi. Un novello art. 603 c.p.

sotto un “outfit” camaleontico che porti il giudice a fare l’arbitro di calcio fra rimpalli

giurisprudenziali non porterebbe alcun risultato di tutela effettiva. Nella epigenetica

attuale, di cui il massimo esponente è il dr. B. Lipton, ricorda che:”la nostra mente

controlla la nostra guarigione”, già la epigenetica dunque concettualmente afferma e

mette in guardia sul fatto che, i cambiamenti che possono apportare ai nostri geni grazie

al nostro pensiero, possono essere sia buoni che cattivi ovvero, possiamo farci del bene

o danneggiarci: a seconda di come trattiamo il nostro corpo (fisiologia) fino ad arrivare

al pensiero che produciamo ed ancora: “non ci ferisce ciò che non sappiamo, ma ciò

che pensiamo di sapere e che non è vero” (Dawson Churc). Se la mente porta a

controllare la guarigione in medicina genetica, la mente malleabile porta alla

autodistruzione propria o al disfacimento di un potenziale abile controllo per

danneggiare altri soggetti –persona. Ricordiamo che, sotto pressione di azioni

“adeguate” ci si può far deformare, in tal senso viene usato il termine malleabilità Lo

studio dei processi di manipolazione, suggestione, influenzamento è un tema molto

spinoso su cui la psicologia sociale e la psicologia forense si muovono da decenni ed è

in continuo fermento conoscitivo e produttivo di pareri e conclusioni decisorie. La

comprensione dei fenomeni di manipolazione psicologica, è peculiare in ambito

giudiziario poiché, tra il mosaico delle indagini e varie fasi e percorsi tecnici adottati,

si occupa ltre modo di come le testimonianze giuridiche possano essere influenzate

dalle condizioni psicologiche del testimone, il fenomeno ad es., delle alterate ovvero

false confessioni ne è forse l’esempio più significativo. In uno studio molto

approfondito, in merito delle conseguenze psicologiche subite dalle vittime di

manipolazione emotiva, la dott.ssa Annalisa Barbier,evidenzia sostanzialmente che, la

manipolazione emotiva è una sorta di balletto di coppia, ballato da due persone con

caratteristiche complementari: il “conduttore” di tale danza, il manipolatore, ha

bisogno di mantenere il controllo, la percezione positiva di sé e soprattutto di

mantenere sempre la ragione per uno scopo, mentre la parte “condotta”, vittima di qs

danza estenuante, è caratterizzata da un bisogno fortissimo di fusione ed approvazione,

che la porta a permettere all’”istruttore della danza” di ri-definire la personale idea di

realtà, idealizzando e cercando in maniera crescente e perniciosa il consenso pieno, non

tralasciando il tratto importante, che la comunicazione verbale tra i due soggetti citati,

è sempre ambigua, incoerente, passivo-aggressiva, subdola, con frasi e gesti involontari

con la finzione di sostenersi in una condotta, accentrando esasperatamente l’attenzione

sui problemi personali cercando quasi di circoncidere lo stato d’animo con una sorta di

“ricatto emotivo”.Attraverso le critiche anche se parzialmente vere intese a ferire,

indebolire e ad introrpidire fino all’annientamento il discernimento comune e personale

portano a rafforzare gli intenti criminosi, ed esse si presentano così: 1) offese, insulti

ed esagerazioni;

2) possono essere mosse nel bel mezzo di una lite e discussione; 3) sono usate per

cercare di vincere una discussione; 4) sono provocate dal tentativo di obiezione; 5)

ci si distacca spesso da una “relazione” con la discussione; 6) si sposta l’attenzione

sull’altrui comportamento; 7) vengono mosse quando è arduo rispondere.

Tale procedimento mentale è adottato negli stessi termini “matematici” nelle relazioni

sentimentali o presunte tali. Il meccanismo della manipolazione inizia in maniera

subdola e prende piede nel tempo, con una velocità ed una definitezza che dipendono

direttamente dalla resistenza della “vittima”; indi, possiamo trovarci di fronte a

manipolazioni discrete ed occasionali e/o ab origine sporadiche che, possono rimanere

tali per mesi o anni, oppure evolvere in fenomeni caratterizzati da elementi di violenza

psicologica mista a quella fisica, nel recinto di rapporti duali francamente e di indubbia

fonte patologica. Come “marcatori traccianti” di una soggezione, dominio

manipolativo, si osserva che, il manipolatore originariamente si presenta come una

persona affabile, sensibile, empatica altruista e finanche generosa, propensa al bene;

ciò da modo di entrare nello spazio altrui riservato e repentinamente avuto l’accesso

personale, il cambiamento diviene subitaneo e opposto, egoistico, accentratore, con

elevato spessore egotico e di esclusivo potere. Si sostiene fermamente che ogni forma

di manipolazione psicologica, non sia esclusivamente una procedura di azione diretta

interessante la psiche altrui, ma, un vero processo comunicativo (Zimbardo, 2008).

Secondo quanto affermato a livello teorico-pratico, un bravo comunicatore ossia,

mentore verbale,è colui che riesce a veicolare dei messaggi diretti, semplici, di facile

intesa, anche se con spunti di riflessione profonda e di approdo sorprendente, concreto

e realistico, facendo leva su fattori emozionali, e con un trend narrativo.storico

ripercorribile con sensazioni di persuasione (Robert Cialdini 2009). Per rappresentare

un piccolo breviario di persuasione: 1) Sinallagmaticità o rapporto dinamico di

corrispondenze che poi si dissolve nel precipizio dove domiciliano persone che hanno

trascinato la disponibilità personale, la propensione all’altruismo; può avvenire anche

e qui si vede il concetto sinallagmatico di corrispondere un favore o qualcosa si ritenuto

positivo con dell’altro considerato ad altri a segno sempre agevolativo-propulsivo. 2)

Coerenza, ovverosia coesione o armonia tra il rappresentare e l’agire: la necessità di

manifestarsi coerenti con quanto abbiamo messo in atto, questo porta un cambio volta

mentale che va oltre le pressioni personali e terze nello sforzo di essere coerenti con

l’impegno mentale preso. Una metodologia persuasiva che sfrutta nella pretica le

tecniche minatorie, come ad esempio mettere il “piede nella porta” o staccare la spina

di un telefono per ottenere degli scopi di reazione.3) Biasimo collettivo: nel decidere

cosa rientra nel mosaico del giusto per la propria persona, immessa come un tassello

nella società, si profila irrinunciabile e necessario avere cognizione di cosa gli altri

valutano come giusto e degno di nota. Ad esempio è considerato opportuno quel

comportamento che altri adotterebbero in una tal circostanza. 4) Benevolenza o brio

socializzante: normalmente, l’essere umano tende a prestare consenso alle richieste dei

soggetti che destano piacere, interesse o ritenute simili alla propria costruzione

mentale, o, fascinose come aspiriamo a diventare; esempio calzante è dato dai

compagni nel rapporto personale, rimasti vittime del Tupperware party –sorta di

vintage set per feste od eventi- che apparentemente festoso sollecita altresì li normale

canone di tolleranza o pazienza comune. 5) Autorevolezza come credito di prestigio:

come sensazione provata di deferenza verso colui ritenuto il “capo”, il vertice delle

attese a cui affidiamo la nostra riconoscenza e la ostra fiducia nel seguire ordini a volte

non chiari. 6) Rarità, chi è non attratto da ciò che non solo è sfuggente ma fuori

dall’ordinario? Tattica del sono solo io cos’, non troverai simili gli altri sono contagiati

dal normale. E da qui si possono evincere almeno due delle caratteristiche ufficiali e

non escludibili del manipolatore: il narcisismo ed il machiavellismo in senso

propriamente descrittivo del termine. Da ciò però prendono vita seppur riscontrando

tale problematica effettiva e reale, due orientamenti di pensiero giuridico. Da un lato

c’è chi ritiene che la manipolazione mentale ed emotiva, siano possibili ed

estremamente pericolose tanto da prevederne la fattispecie di reato, perlomeno

auspicandola; al canto altro, vi sono coloro che ritengono non del tutto possibile

documentare né una nuova formula di plagio come altrettanto di manipolazione come

crimine perché, si dilaterebbe talmente tanto il comportamento previsto da

ricomprendere ogni situazione di dipendenza psichica ed emotiva che si svolge in ogni

rapporto della vita quotidiana, basta che sortisca un effetto dirompente. Per tale ragione

tra i primi scontri di pensiero è stato abbozzato il disegno di legge n.569, 2008 arenato

nella Commissione Giustizia del Senato come conclusione univoca e definitiva. Nel

ricercare un punto per evolversi nel concetto di manipolazione, si è partiti dalla

“epistemologia della libertà”. Ricordando che nel primo termine si racchiude

l’indagine critica intorno alla struttura logica e alla metodologia delle scienze. Il

termine, coniato dal filosofo scozzese J.F.Ferrier, designa quella parte della

gnoseologia che studia i fondamenti, la validità ed i limiti della cognizione scientifica

(episteme). La tesi che fa pilastro sul concetto è che, là dove c’è il diritto di libertà,

esiste ugualmente il dovere della verità, dando dignità alla ricerca e al dubbio,quale

stimolo ad una elaborazione. Trovare equilibri tra ciò che comunemente è tollerabile e

libero da ciò che invade la libertà e necessita di principi di diritto solidi e applicabili.

Prima di giungere alla foce del problema concernente la Blue whale vero nocciolo di

un vuoto normativo non sostenibile, volgiamo uno sguardo vigile sul c.d.

PROSPETTICIDIO come caso di lavaggio del cervello. Vivere o relazionarsi con

persone “ispettori”, controllori-manipolatori può essere una esperienza estremamente

sfibrante e patologica. Non si può negare (vedi sette religiose) che questi soggetti

possono divenire autentici specialisti, orditori sofisticati di labirinti mentali. Una tra le

strategie di manipolazione più bieche e “scenografiche” , è quella di cambiare

radicalmente il modo in cui si percepisce la persona medesima. Un fenomeno che la

psicologia dell’Università del Massachusetts, nelle vesti della dott.ssa Lisa Fontes,

appella come”Prospetticidio”, in riferimento ad un avvicendamento di prospettiva così

radicale e profonda che fa perdere la coscienza di ciò che siamo e che conosciamo. Il

termine sopra menzionato, Prospetticidio o angolazione di pensiero deviata, è un

neologismo, non nuovo dal punto di vista della linguistica, in quanto venne usato per

la prima volta in riferimento al lavaggio del cervello a cui venivano sottoposti i

prigionieri di guerra ovvero nell’affermazione della razza ariana di hitleriana memoria.

Il termine in disanima, non è altro che l’unione delle parole perspective (prospettiva) e

pesticide (pesticida). In chiarimento, il prospettici dio implica il dissolvere la personale

prospettiva pensando nientemeno di non avere il diritto di avere idee proprie,

conoscenze e sentimenti. Con uno stillicidio temporale di comandi porta a dimenticare

le opinioni ed obiettivi per fonderli unicamente in quelli della persona dominante –

sradicamento soggettivo- depersonalizzazione pura una sorta di possessione come

vedrebbe la religione. Si deduce la riduzione e la rinuncia a propensioni ed aspirazioni

della vita altre rispetto a quelle proposte, in perdita totale di una identità che dovrebbe

essere affermata e confermata sempre. Con un fattore temporale abbastanza lungo, la

persona dominante stravolge il modo di pensare, osservare, criticare e valutare della

persona sottomessa Ne traccia un mondo apposito non contaminabile da altro neanche

dalle passioni.la tecnica del soggetto dominante si affina sempre più nel tempo,

assottigliando il mondo dell’assoggettato, confinandolo nei giudizi del solo

manipolatore, controllando ossessivamente con maniacale scrupolo, i dettagli della

quotidianità, divenendo un anoressizzante mentale. Ulteriore patibolo, impostare ogni

termine relazionale verso il prossimo. Impone proprie regole e motivi per i quali

relazionarsi a modo contrario ad ogni logica senza via di uscita di sicurezza, pochè si

cambia il concetto di natura della propria persona, la riflessione a specchio, non del

soggetto che guarda nello stesso ma del soggetto che indica come ci si specchia; in

tutto questo gioca un ruolo importante il dominante che ha legami emotivi con il

soggetto passivo. Non a caso lo stesso manipolatore si manifesta come “salvatore” o

“guardiano” della persona “indifesa” che presumibilmente ha bisogno di aiuto

(WordPress- Angolo della Psicologia).E’ un trasformismo creato per non denudare le

insicurezze e le troppe responsabilità. Inoltre, altra tecnica perentoria del manipolatore

consiste nell’utilizzare frasi pilota, con lo scopo che queste diventino fonti di verità. La

Blue Whale Challenge è una discussa pratica che proviene dalla Russia:viene

proposta come una sfida, in cui un così detto “curatore” può manipolare la volontà e

suggestiona i ragazzi sino ad indurli al suicidio, attraverso una serie di cinquanta

azioni pericolose. Ad oggi capita anche che bambini e adolescenti si contagino fra di

loro, spingendosi ad aderire alla sfida su gruppi social dopo aver facilmente

rintracciato in rete la lista delle prove ed essersi accordati sul carattere segreto di

questa adesione. Le prove prevedono un progressivo avvicinamento al suicidio

attraverso pratiche di autolesionismo, comportamenti pericolosi e la visione di film

dell’orrore e altre presunte “prove di coraggio”, che vengono documentate con i

cellulari e condivise in rete sui social (quando il gioco diventa reato in

www.f4crnetwork). Tale “gioco abissale”, si è diffuso patologicamente tra i

giovanissimi per lo più minorenni, ed è stato da qualcuno ricondotto alla fattispecie

criminosa già nota e punita dal diritto penale, concernente l’istigazione o aiuto al

suicidio, in quanto l’art.580 c.p.p, sanziona….”Chiunque determina altri al suicidio o

rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo

l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni

[….] Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque

è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative

all’omicidio”. Su tale questio iuris, è intervenuta debitamente la Corte di Cassazione,

con sentenza del 22 dicembre 2017, n. 57503, che, seppur ha escluso in concreto la

sussistenza del delitto di cui sopra, ha implicitamente affermato la penale rilevanza

della pratica del BWC (da ora in poi acronimo della pratica menzionata). Dopo attente

ed accese discussioni della stessa Corte, sull’adesione o meno all’art. 580 c.p., dove

devono concretizzarsi le parole chiavistello che il suicidio avvenga o, quantomeno che

il soggetto si procuri delle lesioni gravissime, non si evidenzia ancora il fumus del

delitto che per ipotesi analogica potrebbe assomigliare ma che fuori da una forzata

analogia non da corrispondenze nette, per cui si è comunque procurata una

“diminuente” fievole tutela per i minori vittime di intenzioni altrui, una sorta di

istigazione anomala ma con l’effetto morte. E’ di palmare evidenza, che

l’autolesionismo indotto con la coclusione dell’evento sacrificio umano, è reale

conseguenza di sicuro uso improprio degli apparecchi informatici, ma soprattutto di

disagio mentale e sociale di cui i giovani soprattutto colgono il maggior malessere. La

percentuale di suicidi ricondotti alla BWC in Italia è ancora bassa rispetto ad altri paesi

europei, questo non esime il legislatore ad attivarsi per una tutela concreta e piena da

fonti di produzione accertatamente criminali e disumanizzanti a prescindere dal

numero di vittime. Si dovrebbe ripensare ad un tentativo che si spinga al riconoscere il

rafforzamento del proposito di un evento infausto della persona,,,,,,,,, anche perché la

tecnica utlizzata è a morte certa non eventuale come l’essere maldestri ad una richiesta

di impiccagione. La psicologia ufficiale, esaminando non curve di statistica ma il

fenomeno in se, concordano nell’affermare che i cc.dd. “curatori” operino sulle vittime

una destrutturazione mentale con associata manipolazione a controreazione della

demolizione, tale da scaturire l’impossibilità di avere il controllo delle proprie azioni,

eseguendo semplicemente le direttive impartite, without restraint- senza freni inibitori.

In Francja, Spagna, Belgio, tutte le pressioni volte ad alterare la capacità di giudizio

costituiscono fattispecie criminale propria. In Germania è punibile chi uccide su

richiesta esplicita non toccando il tema esasperato dell’eutanasia che è problematica a

se.. Il problema è sociologico.criminale;, basta leggere il punto di vista di Durkheim

“il suicidio come fenomeno sociale”.. Già l’agevolazione materiale ossia la

collaborazione guidata di una volontà “mortifera” è ritenuta giustamente concorso

morale nella forma del rafforzamento del proposito suicidario, altrettanto con

fattispecie indipendente e rigida dovrebbe trovare ingresso al grande mosaico penale,

la tossicodipendenza mentale che impone l’olocausto umano per il tramite di una

attività ritenuta di gioco. La morte in questi casi è provocata da un intervento

determinante influente sulla volontà personale, una influenza estranea che si inserisce

come fattore nuovo in un processo causale propriamente psicologico,,,,,,,,,, un

sequestro dell’autonomia individuale che vede come via di fuga la sola morte..

Ripensare all’abuso emotivo assimilandolo per alcuni coridoi mentali allo Stalking è

procedura auspicabile e seria al fine di rinuncia all’horror vacui legislativo su una

evidenza criminale seria e dagli eventi collettivi incontrollabili. Altra vexata questio,

se ipoteticamente si incorre nell’abuso di credulità popolare ex art. 661 c.p.? O ancora

nel “turbamento dell’ordine pubblico” visto il condizionamento collettivo che ne

consegue, senza cadere nella scultura semplicistica del manipolato che è vittima pochè

gia in nuce portatore di un disturbo dissociativo atipico. In definitiva, tutto ciò che

tende a mortificare la personali individualità e potenzialità psichica e di discernimento

rientra già sic et simpliciter in un maltrattamento della persona ergo violenza privata

nell’autodeterminazione a prescindere dagli aspetti antropologici.

Si discute e si apprende spesso al mondo animale per descrivere tipologie caratteriali

attribuibili agli esseri umani: prassi dire che una persona è coraggiosa come un

leone, paurosa come un coniglio, codarda come uno struzzo e maldestra come un

elefante in un negozio di cristalli ma cosa vuol significare essere paragonati ad

un luccio? Studi psicologici accreditati, hanno visto in codesto pesce inconsapevole

protagonista di un esperimento per fini clinici e reattivi; che ha permesso poi di

riconoscere un particolare tipo di reazione comportamentale nell’uomo, la

medesima: la rassegnazione a seguito di un condizionamento mentale

esterno, riassumibile nella neonata e coniata “sindrome del luccio”. Codesta reazione

è rapportabile ha chi è vittima di plagio, proprio per la perdita di determinismo

soggettivo, volontario, personale e diretto ad uno scopo proprio.Il luccio dimostra: la

fuga strategica dalle sconfitte e la permeabilità delle situazioni vantaggiose poste

dall’esterno.

La “cavia”, ossia il luccio, è stata posto in un acquario condiviso con delle carpe

(alimento in modo consono con gli alimenti del luccio). Il predatore acquatico, dopo

avere tentato ripetutamente e senza esito di raggiungere il lauto pasto (protetto dietro

una barriera di vetro), alla fine ha mollato l’idea. L’indifferenza verso le piccole prede

non è venuta meno neppure quando i ricercatori hanno eliminato la barriera di difesa.

L’animale, infatti, condizionato dai precedenti fallimenti non ha più attaccato. Questo

ha portato alla condizione che rendere schiavo un portatore di interessi porta ad una

condizione di svilimento e delle reazioni inconsuete una sorta di effetti “pilota” delle

azioni altrui. Una barriera prima fisica poi mentale.

Quando si profila una situazione simile a quella che ci ha visti sconfitti e più in

generale di conseguire obiettivi propri, come il luccio fuggiamo dall’altra parte

dell’acquario, divenendo non più predatori di un particolarismo proprio ma prede di

chi vanta un obbiettivo già raggiunto; allegazione a chi è riuscito ad uscire dalla vasca

della prassi . Accettiamo tacitamente la nostra incapacità e non tentiamo neppure di

riscattarci ma ci abbandoniamo a noi stessi. Questo atteggiamento statico e

rigido non si adatta per nulla ad una realtà che, invece, è dinamica ed in continua

evoluzione: ecco perché, anche quando abbiamo l’impressione di rivivere una sorta di

dejavu, dovremmo ricordare che le condizioni sono mutate, la situazione si è evoluta,

noi stessi non siamo più gli stessi”, spiega la dottoressa Paola Parisi, psicologa e

psicoterapeuta di Humanitas Medical Care e Humanitas Mater Domini. Questa è

un’ottima ragione per ritentare e riprovare con quel bagaglio di esperienza che ci

aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo e conseguire la meta prefissata. Ogni volta

può essere quella buona se si guarda al futuro e si è disposto a modificare le strategie

messe in atto fino a quel momento. Ma se si è vittime di un abuso cinico delle proprie

facoltà o pensieri?

Tale condizione limitante dove entrano solo pensieri distruttivi e convinzioni negative

su quanto ci propina la vita, determinano veri condizionamenti mentali, la dott.ssa di

cui supra, prende le mosse per dire anche che in questi casi anche il cuore più forte si

stanca e proiettando ciò su studi prettamente relazionali di coppia si rileva che, i

soggetti crudeli, rappresentando degli atti o comportamenti onesti “lupi travestiti da

agnelli” riescono a soddisfare la propria famelicità attraverso le “gesta” altrui. In questo

quadro degradante della mente, come non ricordare la Persuasione e la Rettorica dei

grandi filosofi quali Shopenhauer, Nietzsche o Wittgenstein dove affermano che

l’esasperato e dispersivo intrattenimento del proprio io, funge da specchio che

ricompone a suo arbitrio la nostra immagine rendendola ogni volta inconsistente ed

estranea, non entrando nel fulcro delle opere filosofiche che si inentrano sulle

costruzioni poetiche si sottolinea comunque che la consunzione esacerbata delle

proprie ragioni di vita rendono il nutrimento persuasivo assoggettato e cristallizzato a

ciò che anche sporadicamente sembra essere vivo (in: La Persuasione e la Rettorica di

Carlo Michelstadter, Adelphi Ed. filosofia del Novecento).

Il dott. Domenico Bumbara, psicologo in Roma, nel suo elaborato sulla manipolazione

psicologica, come poi sostenuto da altri colleghi in merito si sofferma a rendere noto il

campo della destabilizzazione psicologia nei vari ambiti sociali ed individuali in cui si

svolge la vita e gli interessi umani.

Il manipolatore sa fare leva sui principi morali degli altri per raggiungere i propri scopi,

è geloso, ipercritico, svaluta il lavoro e il carattere degli altri sempre e comunque, abile

adulatore se utile ai propri scopi, è sempre super indaffarato e quindi sempre

stanchissimo, scarica sugli altri le proprie responsabiltà, i suoi bisogni, le sue opinioni;

i suoi sentimenti sono sempre ammantati di ambiguità, ovviamente non sopporta le

critiche e … e così via.

Chi opera in tal modo, attua una sorta di plagio, genera danni che hanno riflessi sia a

livello psichico che fisico, danni che possono essere anche molto gravi, a volte, molto

più gravi della violenza fisica.

Queste sono cose che accadono continuamente ma che vengono alla luce solo quando

uno dei due pone termine a questa storia evidentemente malata, e la violenza

psicologica si trasforma in un vero e proprio stalking.

Non è facile individuare un manipolatore perché sanno insinuarsi molto bene e riescono

a tormentare il prossimo senza scrupoli o vergogna.

Ciò che li muove è solo legato ad incensare il proprio narcisismo perverso e di questo

sono indubbiamente abili promotori: tutte le loro azioni mirano al raggiungimento dei

propri obiettivi, spesso di natura esclusivamente nevrotici e che si basano quasi sempre

sulla distorsione della realtà.

Tutto ciò che fanno, non è MAI, nel tuo interesse. Continuando nella illustre

spiegazione tecnico clinica: Come funziona la manipolazione psicologica – chi è il

manipolatore – come fa?

Spesso agli occhi degli altri è una persona dall’aspetto rispettabile, premuroso e preciso

sul lavoro. Una di quelle persone che ti lasciano dire: ‘ma la fregatura dov’è?”

E’, esteriormente e di primo acchito, una persona cosiddetta ‘normale’ in ogni ambito,

in particolare sul piano sentimentale; insomma sembra la persona dei tuoi sogni.

Il personaggio-agente s’insinua tra le pieghe delle fragilità di colui/colei che presto

diventerà una vittima mostrandosi presente costantemente e pieno di Come funziona la

manipolazione psicologica – Destabilizzare e denigrare.

Quante volte delle parole apparentemente soft, poi alla fin fine risultano

essere dissacranti, denigratorie, di assoluta disapprovazione.

Cose che li per li non ci si fa caso ma che goccia dopo goccia fa crescere il malessere

e incrina la nostra autostima. Il manipolatore ha cambiato tattica. Prima ci seduce, ora

ci demolisce, lentamente. Con questo stillicidio di considerazioni negative o battute

apparentemente innocenti si istaura un dubbio sulla consistenza umana-relazionale.

Si corre lentamente verso la distruzione dei nostri punti fermi e della nostra autostima,

insomma cominciamo a dubitare di noi stessi e ci rendiamo deboli ogni giorno di più.

Ciò non bastasse, un altro meccanismo che spesso mette in moto, appartiene alla

categoria del fare richieste contraddittorie. Cioè chiedere oppure ordinare una cosa e

poi il suo contrario fino a chiedere cose malvage o soppressive dell’essere umano.

Trattasi di una completa spersonalizzazione, ovviamente nelle forme più estreme.

Come funziona la manipolazione psicologica – Isolamento

In sua presenza, o meglio con la sua presenza, risulta quasi inevitabile che i rapporti

con il nostro entourage (casa, lavoro, amici) salti completamente o quasi. Se è naturale

respirare, per il manipolatore, con la stessa semplicità e naturalezza, riesce a creare

tutte le distorsioni utili alla destabilizzazione di ciò che prima era consolidato. Per fare

ciò ad esempio, sono molto abili a creare diffidenze tra i vari soggetti del gruppo, il

tutto allo scopo di poter essere padroni di avere tutto sotto il proprio controllo.

Quando improvvisamente (cioè da quando il manipolatore entra in gioco) emergono

conflitti o rancori segreti, occorre fare molta attenzione e individuare il ‘vero’ nemico.

Se tutto ciò è servito a conglobare reati di matrice penale autonoma come ad es. i

maltrattamenti famigliari, induzione al matrimonio e lo sfregio ergo lesione personale,

lo stesso stalking nel mosaico probatorio del “codice rosso” introdotto e disciplinato

con la legge 9 Agosto 2019 nel codice penale odierno, ammettendo in concreto un

ritorno all’ex reato di riduzione in schiavitù “modernizzato” negli interessi storici ed

eventi sociali e socializzanti, non è dato comprendere perché il reato di plagio sia stato

lapidato anche solo come reato di pericolo di smembramento della capacità di intendere

e di volere. Già nel 1973 erano stati evidenziati dei coni d’ombra nell’escludere tale

fattispecie criminosa. In illo tempore,e con spiccata lungimiranza: il Prof. Avv. G.

Gulotta, cattedratico di diritto penale: ( avvocato, psicologo, ... Borsa di studio di

ricerca e perfezionamento presso la Seconda Cattedra di Diritto

Penale dell'Università degli Studi di Milano, Dal 2009 Docente a contratto di

Psicologia Giuridica presso l'Università di Torino). mostrava chiaramente e

didatticamente le perplessità e futuri problemi -ad oggi concreti- nel “dis-plagiare” un

reato di seria determinazione sul piano dell’elemento soggettivo del reato e lasciare su

una onda anomala azioni complesse e forme di dolo latenti che rischiavano l’impunità

ad libitum. In proposito ampiamente si consiglia: Vedi in:Tigor: rivista di scienze della

comunicazione - A.IV (2012) n.1 (gennaio-giugno) issn 2035-584x 101; Viene

esaminato il dibattito sul plagio, in relazione ai culti distruttivi o abusanti, a partire

dalla sentenza di incostituzionalità emessa nel 1981. Tale dichiarazione ha aperto un

dibattito fra coloro che, da un lato, auspicano una sua reintroduzione, temendo

possano evidenziarsi pericolose lacune nella tutela penale della personalità morale; e

coloro che, dall’altro, condividono l’abrogazione del delitto di plagio, poiché esso

comporterebbe la criminalizzazione non solo di manipolazioni destrutturanti, ma

anche di condizionamenti leciti e di naturali rapporti di influenza. Il dibattito sul plagio

Il dibattito sul plagio in relazione ai culti abusanti: evoluzione e problematiche.

La “compressione” dell’integrità psichica esiste dunque, e diventa una vera e propria

incapacità di intendere e di volere potrebbe creare una inutile confusione con la

fattispecie prevista dall’art. 613 c.p., riguardante lo stato di incapacità procurata

mediante suggestione ( nella stessa riv.: Beatrice Ugolini dottoranda di ricerca in

Teorie del diritto e della politica, Università degli Studi di Macerata).

Non v’è mutazione nell’immutabile…

Il 4 Marzo 2004 fa la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un Disegno di

Legge che introduce nel Codice Penale il reato di Manipolazione Mentale. Ecco il

testo: Ddl 1777- Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale.

Articolo 1

1. Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 613-bis - (Manipolazione mentale). –. Salvo che il fatto costituisca più grave

reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di

suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di

soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di

autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività

finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi

partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di

cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà."

Da qui nasce anche una seria ipotesi degna di attenzione: la nuova tecnica di istigazione

al suicidio assistito, dove certamente ancora non si hanno tratti “notori” di dottrina

ovvero studio clinico probanti di tale condotta sul piano clinico e giuridico ma

sicuramente qualora vi si riconosca una base riscontrabile si possa arrivare ad affermare

un nuovo reato criminale generato dal plagio. Ovverosia:Adolescenti depressi che

ingaggiano una lotta contro il tempo: 50 giorni e 50 prove prima di morire. Questo

è Blue Whale, o almeno quello che si crede di sapere sul fenomeno esistente,

raccontato, documentato ma privo di accertamenti tecnici

Dopo i primi suicidi in Russia, i media inglesi hanno raccontato la storia del gioco

estremo che sarebbe all'origine di oltre 130 suicidi.Ma la verità è che sul fenomeno si

hanno poche certezze, tranne una: il web è il posto peggiore per un ragazzo che vuole

uccidersi. Cos'è il Blue Whale?

Il Blue Whale è un fenomeno sociale nato in Russia e diffusosi sui social. Ci sono una

serie di prove estreme da superare. Tra queste c'è l'automutilazione o la deprivazione

del sonno. Secondo alcuni questo "gioco" avrebbe spinto diversi giovani al suicidio,

ma su questo punto non esistono prove dirette che colleghino i decessi, avvenuti

soprattutto in Russia, al Blue Whale.

Diversi media internazionali hanno provato a ricostruire il fenomeno, incontrando

diverse difficoltà nell'accertare le origini o il "paziente zero" che ha scelto di giocare

al Blue Whale per morire. Tutte le ricostruzioni danno come luogo di nascita del

gioco il social network russo VKontakte (VK). L'episodio che ha scatenato il tam tam

sul Blue Whale è stato il suicidio di Rina Palenkova, una 16enne russa che prima di

morire aveva caricato delle foto e dei video sulla piattaforma per documentare il suo

suicidio, avvenuto nel 2015. Il fenomeno raccontato da Rina si identificava con la sigla

"f57". In questo gruppo di VK venivano postati contenuti e testimonianze di utenti con

pensieri suicidi. Ma non era l'unico ritrovo per adolescenti depressi. Tra questi, c'era

anche il Blue Whale.

Assodato dunque che esiste una forma di coartata sottoposizione a schiavitù mentale e

soggezione psicologica come si può retrocedere nella struttura dei reati criminali attuali

e concreti, invisibili ad un legislatore ghiro nell’inquadramento sostanziale.

Si consumano a volte espressioni verbali, azioni, comportamenti, atteggiamenti,

gesti che svaniscono alla portata della legge, e rimangono fuori dalla portata

punitiva, ma che a contraris possono risultare oggettivamente ed in maniera

decisiva lesivi per una persona.

Questa tipologia di violenza, definita psicologica (definizione nebulosa, effimera e

per ora scarsamente codificata), riguarderebbe diverse situazioni fattuali, tanto

di tipo carenziale, quanto di tipo attivamente lesivo con un danno constatabile

nella materialità, che colpiscono il benessere emotivo e psicologico del soggettovittima.

La provocazione stillicizzante, l’offesa perniciosa, la disistima, la

derisione, la denigrazione, la svalutazione, la coercizione, il ricatto, il silenzio, la

privazione della libertà, la menzogna e il tradimento della fiducia,

l’emarginazione, il ribrezzo sono solo alcune forme in cui si manifesta la violenza

psicologica.

Per disquisire sull’ abuso psicologico è necessario che una o più di queste sfere

dimensionali siano sufficientemente pervasive, da poter essere considerate

caratteristiche delle interazioni e da far sorgere serie ed allarmanti

preoccupazioni in merito al funzionamento e alle condizioni emotive della vittima

e le conseguenze che ne derivano: i reati satelliti che portano all’evento lesivo.

L’aspetto che distingue tale violenza da altre che per altro verso potrebbero essere

definite violenze ma meno particolareggiate, è rappresentato da un atteggiamento

violentemente intrusivo, invedente, “assorbente la persona” da parte

dell’aggressore nei confronti dell’aggredito, che può essere un partner debole o

un soggetto avente un rapporto interpersonale di altra natura, dove comunque

esista una soggezione accertabile.

Prendiamo come esempio di ragionamento tale asserzione fornita dal supremo

Consesso di legittimità. La Sesta Sessione Penale della Corte di Cassazione

(3750/99) ha sostenuto che l’uomo che rende la vita impossibile alla ex moglie,

sottoponendola ad ogni tipo di molestie e vessazioni, è punibile con il carcere,

perché viene meno ai doveri di rispetto reciproco ai quali è tenuto anche se

separato, a nulla rilevando il fatto che sia cessata la convivenza. Con questa

affermazione ha respinto il ricorso di un signore separato che aveva tormentato

la ex moglie con ogni tipo di molestia (foratura di gomme dei pneumatici, minacce)

e per questo era stato condannato dalla Corte di Appello di Venezia per il reato

di maltrattamenti in famiglia. Secondo la Suprema Corte, infatti, è vero che i

singoli comportamenti tenuti dall’uomo costituivano di per sé reato (minacce,

ingiurie, danneggiamento, etc.), ma quando la sottoposizione dei familiari,

“ancorché conviventi”, ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi

intollerabili sofferenze presentino “il connotato dell’abitualità”, tutti i singoli

episodi costituiscono espressione di un “programma criminoso” unitario, e quindi

configurano il più grave reato previsto dall’art. 572 del codice penale.

Quindi vessazioni, minacce, ingiurie, danneggiamenti, ecc. continuativi

all’interno di una relazione, qualunque essa sia sono segnali di abuso psicologico.

Una delle molteplici forme più invasive ed oggi avvertita come trasgressione

nell’abuso psicologico è il controllo mentale o persuasione distruttiva, che il

carnefice mette in atto nei confronti della vittima designata. La persuasione, o

controllo mentale rappresenta lo sforzo di condurre una persona verso una

direzione voluta, con mezzi diversi dalla forza (nel caso della violenza psicologica

nel mondo del lavoro, il carnefice desidera portare al licenziamento la vittima;

nell’ambito domestico o relazionale, l’obiettivo è di annientare psicologicamente

il più debole, in ambito relazionale-sessuale per mezzo delle droghe per stupro).

La persuasione distruttiva viene preparata secondo un programma preciso ed

occulto, mediante il controllo strategico-prefigurato dei bisogni dell’altro.

Un ambito in cui si sviluppa ampiamente tale forma di relazione pervasiva, ma in

modo molto più subdolo, è quello di appartenenza ad un gruppo ad ideologia

radicale o settaria o semplicemente realtà sociali di aggregazione (siti social).

In questa realtà già riconosciuta anche dal punto di vista clinico, non esiste

ancora il reato di “aggressione alla liberta di autodeterminazione propria”

psichica e non è più previsto quello di plagio, caduto nell’inconsistenza dottrinale

di confronti metagiuridici. Da qui voragini di assenza di tutele certe e

assorbimenti forzati sotto altre fattispecie di reato che non colpiscono l’evidente

fatto. La vittima reprime la volontà di denunciare tali comportamenti tossici

proprio per non incorrere in Horror vacui giudiziari. La WHO (2002) definisce

la violenza come: l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato

o reale, contro se stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che

determini o abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte,

danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione (WHO, 2002, pg. 21). Questa

definizione si basa sulla dimensione dell’intenzionalità: infatti, non sono compresi

incidenti non intenzionali, come la maggior parte ad esempio delle ustioni o lesioni

dovute alla circolazione stradale. Con il termine “potere”, vengono inglobate nella

definizione anche gli atti caratterizzati da comportamenti come le minacce e

l’intimidazione, l’incuria o gli atti di omissione e tutti i tipi di abuso fisico, sessuale

e psicologico, così come il suicidio e gli altri atti di abuso verso se stessi.

Considerando importanti conseguenze come il danno psicologico, la privazione e

il cattivo sviluppo, viene superata la convinzione comune e limitata secondo cui la

violenza provochi necessariamente una lesione o la morte, e si passa ad una

definizione che considera le conseguenze degli atti di violenza su individui,

famiglie, comunità e sistemi sanitari in tutto il mondo. Si possono distinguere i

vari tipi di violenza sia in base alle caratteristiche di chi commette l’atto, sia in

base alla natura degli atti di violenza stessi. Se intendiamo qualsiasi forma di

abuso della condizione psicologica non v’è dubbio che il reato penale esiste e può

essere considerato reato satellite di tutta una serie di reati discendenti a cascata

che per collegamento all’interesse del plagiante comportino lesione o allo stesso

plagiato ovvero a persone a lui soggette o con cui intrattengono relazioni umane.

Il plagio dunque, corrisponde ad un trapianto di persona operato senza

autorizzazione e finalizzato ai danni della persona e quanto essa possiede come

patrimonio culturale e personale.

Chiara Crisci

Bibliografia

1) Cialdini R., (2009). “Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire di si”.

Firenze, Giunti.

2) Kassin S.M. (2012) “Why confessions trump innocence” American Psychologist, vol. 67 (6).

3) Milgram, S. (1974) “Obbedienza all’autorità” Einaudi, 2003.

4) Simon, George K. (1996) “In sheep’s Clothing: Understandin and Dealing with Manipulative

People.

5) Antonio Torre, “I lividi invisibili della violenza Psicologica…” Diritto e Processo, 2020.

6) Catalfamo Caterina, “Blue Whale Challenge” , febbraio 2018 in diritto.it

7) Corte di Cassazione sez. V penale-sentenza n.57503 del 22/12/2017.

8) Giovanni Flora, ordinario di Diritto Penale, presso l’Università di Ferrara nel 2007, “Il plagio

tra realtà e negazione” in dottrina e Giurisprudenza 2007.

Comments


bottom of page