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Sentenza n. 10905/2023, Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale

Rischia di perdere l’affidamento il genitore che non rispetta anche un solo incontro fra l’ex e i figli, oltre al risarcimento del danno e la multa per ogni giorno che ha compromesso. Tuttavia, il reato di cui all’art. 388 c.p. si configura solo in presenza di visite continuamente violate con mezzi fraudolenti, come una falsa querela.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di una donna che non aveva consegnato la bambina all’ex in una sola occasione. Nella sentenza è evidenziato che per una sola violazione non si configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, ma l’affidamento è seriamente a rischio. Le singole e circoscritte violazioni, limitate nel tempo ed inidonee a incidere sulla disciplina dell'affidamento considerata nel suo complessivo esplicarsi, potranno rilevare solo in sede civile, dando luogo a una graduata risposta dell’ordinamento a fronte della diversa gravità delle violazioni. A fronte dell’inadempimento da parte del genitore affidatario, si potrà procedere, ove possibile, con l'esecuzione in forma specifica, nonché con l’ammonimento o con le  forme di tutela risarcitoria prevista dall’art. 709 ter c.p.c., compresa la modifica dell’affidamento. Si tratta di rimedi azionabili anche a fronte di singoli inadempimenti, dal momento che l’art. 709 ter c.p.c. contempla espressamente la possibilità di disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. La condotta elusiva che assume rilevanza in ambito penale non riguarda occasionali e marginali violazioni dei provvedimenti assunti dal giudice, di per sé prive di offensività rispetto al bene tutelato dall’art. 388 c.p.

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