Ordinanza n. 7339/2023, Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
Sono tardive le osservazioni della parte alla bozza di consulenza tecnica
d’ufficio che arrivano dopo la scadenza assegnata dal giudice, anche se il
termine ha natura ordinatoria e specificamente acceleratoria. Quando
l’interessato vuole far valere errori di calcolo, a suo giudizio contenuti nella
relazione dell’ausiliario del giudice, deve provvedere in modo tempestivo: il
fatto che il termine non sia perentorio non impedisce al giudice di rilevare la
tardività delle osservazioni e di tenerne conto ai fini del regime delle spese
processuali se ritiene la condotta contraria al dovere di comportarsi in giudizio
con lealtà e probità.
Nell’ordinanza è affermato, inoltre, che la mancata prospettazione al
consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di farlo
in seguito, laddove non si tratta di eccezioni di nullità relative al procedimento,
in quanto tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 c.p.c. Tuttavia il giudice può
valutare la violazione dell’articolo 88 c.p.c. e dunque ritenere sussistente una
condotta che viola il diritto alla ragionevole durata del processo, tenendone
conto nella regolamentazione delle spese di lite ex articolo 92 c.p.c. Pertanto,
nel caso di specie, gli errori di calcolo avrebbero dovuti essere dedotti
nell’ambito della scansione temporale del subprocedimento relativo alla CTU.