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Omicidio stradale: valutazione del comportamento alla guida e del conseguente danno biologico...


 

Omicidio stradale: valutazione del comportamento alla guida e del conseguente danno biologico di natura psichica


Alessandro Calvo


L’obiettivo è quello di mettere in evidenza il contributo scientifico della psicologia nei casi di omicidio stradale per la valutazione dell’elemento soggettivo del reato. In particolare, tale apporto si configura come necessario, da un punto di vista giuridico, per fare chiarezza sull’elemento psicologico del reato e consente di calibrare il confine tra il dolo, il dolo eventuale, la colpa cosciente e la colpa.

Nello specifico la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale (n. 33343/2014) ha messo in evidenza che “ per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori”.

Ne consegue che una consulenza in grado di ricostruire un caso di omicidio stradale non possa esimersi dal prendere in considerazione sia gli aspetti relativi ai processi decisionali che il comportamento alla guida dei soggetti coinvolti. Pertanto, lo studio dell’evitabilità dell’evento diventa di centrale importanza per l’attribuzione della responsabilità civile e penale.

Il tema sull’accertamento del danno biologico di natura psichica nei casi di omicidio stradale deve necessariamente tenere conto sia della legge 27 del 2012, che impone accertamenti strumentali anche per i danni micropermanenti di natura psichica, che delle recenti pronunce della Corte di Cassazione Civile. In particolare, quest’ultime pongono l’accento sulla necessità di non far riferimento ad astratte tassonomie classificatorie nell’accertamento del danno alla persona che deve essere, invece, personalizzato e provato strumentalmente secondo le prescrizioni di Legge.

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