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Le difese culturali ed i maltrattamenti in famiglia: stato della giurisprudenza e prospettive

Mauro Bardi


Un tema che con sempre maggiore frequenza si evidenzia nei dibattiti giudiziari e dottrinali ed in ambito socio-politico, è quello che concerne il complesso e controverso rapporto tra diritto e cultura. Per chiarire con maggior precisione i termini della questione possiamo fissare alcuni punti.

Per diritto si intende l’insieme delle norme giuridiche di un ordinamento occidentale; considerato dal punto di vista diacronico e sincronico, e comprende il momento nomogenetico (la politica legislativa) ed il momento applicativo, che riguarda la declinazione delle norme nella prassi della P.A. e del farsi diritto vivente delle medesime attraverso il loro incarnarsi in decisioni giudiziarie, di merito e di legittimità.

Con il termine di cultura, d’altra parte, nel senso che a noi interessa, si attua il rinvio a quell’insieme di rappresentazioni, valori, convinzioni, regole, prassi, riti, miti e destini che si riferiscono ad un gruppo umano storicamente determinato dalla comunanza di lingua, patrimonio ideale ed ideativo e di origini. In questo senso la cultura, così come intesa, concorre a delineare e scandire i ritmi di una comunità, al mantenimento dei legami sociali e psicologici dei consociati e, in una certa misura, ad orientare i loro agiti (Ember, Ember, 2008; Galimberti, 2006; Inghilleri, 2009).

Il rapporto tra i due termini della questione si attua in una relazione spesso conflittuale; dove il conflitto non si verifica in modo immediato tra le prescrizioni della legge e le credenze di derivazione culturale, bensì tra le prime e le ingiunzioni che derivano dalla cultura che prende corpo e vita nel momento in cui è esperita ed agita attraverso un corteo di intimazioni e comandamenti. In sostanza: la cultura diventa un sistema normativo, non positivo, che impone prestazioni, obbligazioni, riti, il cui contenuto può risultare conflittuale rispetto a quello delle norme poste dallo Stato. La cultura, quindi, introduce in questo senso una “antinomia esterna”.

Il problema così impostato non coinvolge soltanto l’attività di ricerca ed elaborazione del giurista, o solo il punto di vista del sociologo, ma può destare l’attenzione anche di altri cultori: in particolare per lo studioso di psicologia sociale, di chi si occupa di psicologia giuridica e giudiziaria, e dello psichiatra forense (Lingiardi, 2004) e l’etnopsichiatra (Beneduce, 2007; Coppo, 2003).

Per maggior precisione espositiva dobbiamo premettere che il problema dei rapporti conflittuali tra cultura e diritto si è affacciato sulla scena europea e nazionale, occupandone i dibattiti, a seguito della globalizzazione commerciale ed umana, con i conseguenti trasferimenti migratori di lavoratori afro-asiatici verso il Mondo occidentale ed il conseguente fenomeno del revanchismo dei fattori localistici, identitari, tradizionali ed anche religiosi. Quanto la globalizzazione di merci ed uomini ha reso il mondo «piatto» (Friedman, 2007), tanto il ritorno (autentico o meno), e le istanze di rivendicazione verso un senso di appartenenza, hanno contribuito a porre in crisi i principi fondamentali dello stato liberale ed egalitario ed i suoi postulati giuridici, ed hanno spostato l’attenzione verso altri modelli sociali ed aggregazioni. In particolare verso le «culture collettivistiche» che «…pongono il gruppo [e le sue regole] come unità di base: la società è vista come un insieme di gruppi sociali» (Palmonari, Cavazza, Rubini, 2002; Inghilleri, 2009). Emerge di tutta evidenza che un certo allontanamento da una visione individualistica del sé, conduce inevitabilmente ad una prospettiva che vede (in parte) l’uomo vincolato ad un gruppo di origine e legato ad un comune destino. Con la conseguenza che il binomio origine comune/destini comuni, riverbera i suoi effetti anche in campo giuridico e spinge per l’abbandono di una visione che fissa la società come un insieme di individui autonomi e soggetti alla stessa legge. Questo conduce ad una società nella quale si comincia a registrare la prevalenza dei comportamenti dettati dalle norme approntate dalle singole culture o discendenti dalle religioni. E’ uno scenario da analizzare attentamente, da diversi punti di vista, non per ultimo anche sotto il profilo dell’orizzonte ambientale della sur-modernità, che riserva sempre più allo sguardo umano spazi in grado soltanto di autoriferirsi e definiti come angoscianti «non luoghi» (Auge’, 1993), che spingono, specialmente i soggetti più fragili, a trovare risorse nell’appartenenza di gruppo per sfuggire ad una sorte di precarie «vite di scarto» (Bauman, 2007).

Il problema non deve essere enfatizzato: specie nel senso di agitarlo allo scopo di sostenere una non verificata concessione di privilegi a favore delle minoranze cultural-religiose che sarebbe operata dalla giurisprudenza e dalla azione amministrativa, creando quindi artificiali nessi di causalità tra le premesse (agiti culturali) e le conseguenze (l’adattamento da parte di pezzi dell’ordinamento o delle istituzioni). Del resto lo stesso fenomeno, non può essere passato sotto silenzio, né tantomeno sottovalutato e catalogato come fenomeno criminale assimilabile agli altri. Porre in una certa luce la rilevanza penale degli agiti culturali significa operare l’ingresso di problemi e, in specie, di standard valutativi relativamente nuovi; quali quelli che focalizzano l’attenzione verso un approccio ed un confronto, anche coraggiosi, con i problemi di frontiera delle cause di esclusione della antigiuridicità e della intenzionalità delle condotte.

Sino a pochi anni fa l’Italia si presentava piuttosto omogenea dal punto di vista cultural-religioso ed i conflitti culturali endogeni riuscivano a trovare una sistemazione in grado di non porre in discussione l’intero sistema giuridico e giudiziario. Per quanto riguardava gli atti oppositivi provenienti da determinate subculture, l’ordinamento penale aveva predisposto gli (ora abrogati) articoli 551, 578 e 592 c.p. che fissavano un trattamento sanzionatorio benigno per quegli atti criminali (omicidio e lesioni) posti in essere per causa d’onore e sulla base di un impulso irrefrenabile. Si consideri, comunque, che l’abrogazione delle suddette fattispecie si inserì esplicitamente nell’ambito di una evoluzione dei costumi che, in un certo modo, spingeva per un diritto penale più neutrale (meno connotato e più laico) e più egalitario. Un segno opposto fornito dall'ordinamento penale, per contro, è tuttora ravvisabile nella previsione dell’aggravante della lesione personale gravissima, attraverso lo sfregio permanente del viso (art. 583, II comma, n. 4 c.p.); disposizione che riusulta portatrice di una semantica piu intensamente punitiva in reazione ad una prassi criminale che era diffusa nelle regioni meridionali italiane.

D’altro canto, l’ordinamento aveva anche predisposto meccanismi particolari per regolare il fenomeno delle opposizioni individuali (singolari) e razionali avverso gli obblighi legali e l’obiezione di coscienza è quindi attuabile, ove consentita dalla legge, nelle modalità da essa previste.

In ogni modo, di fronte all’ingresso di contrapposizioni e conflitti che possono condurre ad un diverso impatto sociale e giudiziario, non è possibile limitarsi ad interventi normativi caso per caso ed è quindi necessario avviare una riflessione più ampia.

Il novero delle materie di conflitto culturale risulta tendenzialmente «aperto», nel senso di poter ricomprendere in esso, oltre a quelle ricavabili intuitivamente e già note quali la vita, l’integrità fisica ed i rapporti familiari, anche altre che fanno sentire una loro certa pressione ed urgenza, quali: l’ostensione dei simboli (Heiddeger, 2006; Todorov, 2008), l’abbigliamento, l’alimentazione, le armi, l’uso delle sostanze stupefacenti, sino a ricomprendere anche aspetti meno fisici, quali le offerte e le donazioni, la attività finanziaria in generale, la previdenza sociale ed il Welfare State in generale.

Nell’ambito dei rapporti intrafamiliari, che rappresenta sicuramente uno dei «nodi» fondamentali della materia di scontro cultura vs diritto, in quanto comprende una serie di concetti che rimandano all’affettività, alla sessualità ed alla organizzazione di base del vivere umano (compresi i rapporti di forza e di produzione), la giurisprudenza di legittimità sta esprimendo una direzione univoca: specie in relazione alla applicazione dell’art. 572 c.p. a quelle fattispecie connotate da una alterità religioso-culturale.

Il nostro procedere prenderà dapprima le mosse da una breve rassegna sulle sentenze di Cassazione che si ritengono significative in materia di maltrattamenti in famiglia e, successivamente, si individueranno le linee di fondo sottese alle motivazioni; per ultimo sarà tentata una sintesi volta ad isolare una serie di cultural defenses che potrebbero trovare attuazione e praticabilità nell’ambito dei reati contro la famiglia. Quest’ultima fase, riteniamo, potrà essere oggetto di interesse anche dello studioso di psicologia.

Sono state individuate cinque sentenze:

Cassazione penale, sezione VI, 20 ottobre 1999, n. 3398, la quale rappresenta in qualche modo un leading precedent di legittimità in materia. In essa si respinge il ricorso dell’imputato (di cittadinanza albanese) sulla considerazione in base alla quale la condotta dell’art. 572 c.p., non possa essere scriminata dal consenso dell’avente diritto della persona offesa: in sostanza che moglie e figli non possano acconsentire efficacemente, escludendo la punibilità dell’agente, a subire maltrattamenti.

La Cassazione penale, sezione VI, 8 novembre 2002, n. 55, rigetta il ricorso dell’imputato dell’art. 572 c.p. (cittadino marocchino) perché l’elemento soggettivo (il dolo) del reato di maltrattamenti non può essere escluso dalla sua alterità culturale.

La Cassazione penale, sezione III, 26 ottobre 2006, n. 2841, si inserisce nell’avvenuta ricostruzione di una complessa fattispecie incentrata sugli artt. 600, I e III comma c.p., 600 sexies c.p. e 572 c.p. Dalle motivazioni emerge, tra l’altro, come la pratica del mangel (ossìa l’utilizzo coatto dei minori nell’accattonaggio, tipico delle usanze Rom) non possa essere scriminata dalle cause di giustificazione del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) e dell’esercizio del diritto dei genitori ad educare i figli secondo tradizione (art. 51 c.p.).

La Cassazione penale, sezione III, 26 giugno 2007, n. 34909, presenta un capo di imputazione diverso da quello dell’art. 572 c.p., ma fornisce la possibilità di inserire la violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. nell’ambito più vasto dei rapporti coniugali agiti secondo modalità culturali non conformi. Si trattò in realtà di una pluralità di rapporti sessuali intrattenuti con la costrizione da parte del marito (cittadino marocchino), con la moglie, anch’ella marocchina. Anche in questo caso, connotato da notevole gravità, la Corte ha respinto le difese fondate sull’ignoranza della legge italiana (art. 5 c.p.) che non consente, nell’ambito dei rapporti coniugali, la violenza, neppure quando ritenuta lecita, come mezzo di espressione della sessualità.

L’ultima sentenza in rassegna è la Cassazione penale, sezione VI, 16 dicembre 2008, n. 46300. Bisogna premettere che le motivazioni della pronuncia danno conto in modo avvertito e sensibile del problema dei cultural crimes e cercano di fissare alcune linee guida per i giudizi che vedono imputato colui che abbia agito su spinte, motivazioni od abitudini culturali. In particolare si evidenziano tre punti imprescindibili.

Il primo riguarda la necessità di tutela delle vittime dei reati, il cui consenso ex art. 50 c.p. sarebbe inidoneo a scriminare la portata penale della condotta dell’agente. Tale necessità non risulta pienamente condivisibile e meglio sarebbe stato rivolgere l’attenzione alla funzione generale e specialpreventiva della sanzione penale che, non è posta a generica protezione della parte offesa, ma è predisposta al fine di costituire una controspinta nei confronti del ripetersi di casi analoghi. Il secondo attiene alle garanzie nei confronti degli accusati, nel senso di rigore nella ricerca della verità e nella applicazione di tutte le prerogative processuali poste a favore dell’imputato. Questo punto è assolutamente da approvare e consente al futuro giudicante di sfuggire alla facile tentazione (o tendenza) a giudicate tout court come delinquente colui che in genere agisca abitudini «altre», in sostanza per non creare il tätertyp e la conseguente responsabilità per il tipo d’autore. L’ultimo aspetto riguarda la personalizzazione della condanna, la cui dosimetria deve riflettere necessariamente (e sulla base di una lettura costituzionalmente orientata) il grado di intensità della colpevolezza e la antigiuridicità dell’agito. Ma a dispetto delle apprezzabili premesse, la sentenza n. 46300/2008 presenta le motivazioni di rigetto in modo definibile quasi deludente. A fronte di una fattispecie che vedeva imputato un cittadino albanese per maltrattamenti in famiglia, difesosi invocando l’art. 5 c.p. (ignorantia iuris penalis), la Corte fonda la propria decisione attraverso la proclamazione dei principi costituzionali dell’art. 2 (inviolabilità dei diritti fondamentali) diritti alla dignità di coniuge e figli) e dell’art. 3 (sotto il profilo della eguaglianza dei coniugi). In questo caso, se le premesse e le conclusioni del ragionamento risultano indubbiamente corrette, meno convincente appare invece il nesso tra i due termini, nel senso che non appare epistemologicamente corretto l’accostamento tra un dato soggettivo previsto dall’art. 5 c.p., che si occupa del piano del cognitum, e un dato oggettivo rappresentato in questo caso dai principi fondamentali immanenti all’ordinamento. Quasi come se il ragionamento della Corte andasse nella direzione di ipostatizzare gli artt. 2 e 3 Cost. rivalutandoli al rango di principi metafisici e razionali, che non possono non essere conosciuti e ri-conosciuti.

Le linee di fondo che caratterizzano le sentenze rassegnate sono individuabili nelle condotte degli imputati e nelle valutazioni delle difese dagli stessi predisposte.

Il primo aspetto, quello della condotta, emerge da un denotato fondamentale che attraversa tutte le fattispecie esaminate: un assetto di rapporti familiari che si realizza attraverso un rapporto gerarchico-verticale di subordinazione, che vede il marito-padre in una posizione preminente verso la moglie ed i figli. Una posizione maschile preminente che realizza le proprie prerogative anche mediante il ricorso a metodi educativi e di correzione che non escludono la sopraffazione, la umiliazione e gli atti violenti. Del resto emerge come la posizione di dominanza accordata all’uomo comporti talvolta anche una concezione ed un esercizio della sessualità che una mentalità «evoluta» (con una buona dose di falsa coscienza), potrebbe definire arcaica o prevaricatoria.

Affermare che le evidenziate concezioni ed azioni verso donne e minori siano il portato od il retaggio di «culture altre», per dogma occidentale sempre definite arretrate e comunque perturbanti, è per certi versi avventuroso ed in ogni caso meritevole di seri approfondimenti che, a nostro avviso, transitano attraverso quattro fondamentali dati di fatto:

§ che le culture e le religioni non nascono “pure” e che si modificano e si ibridano ulteriormente nel tempo. Da tanto ne deriva che ha poco senso cercare, ad esempio, esclusivamente nelle fonti originali o nei testi sacri, luoghi e disposti che legittimano oggi determinati regimi familiari o prescrizioni in campo sessuale;

§ che è necessario rendersi conto che la cultura è un dato mobile e che le rivendicazioni culturali dell’oggi portate avanti nei luoghi di emigrazione ed ospitalità, non sempre sono segno di nostalgia (Beneduce, 2007) o di volontà di reintegrazione dei luoghi e dei tempi (Eliade, 1981), ma spesso risultano come l’espressione parossistica di un radicalismo reattivo, caratterizzato da una purezza sovente costruita e manierata (Iveković, 2000);

§ che talvolta sono le stesse autorità, ad esempio quelle religiose, a sconfessare apertamente che la tradizione, i dicta, hadīt nel caso islamico, prescrivano o tollerino la subordinazione delle donne o la loro reificazione sessuale (Vercellin, 2005). Quindi l’interprete dovrà avere gli strumenti per individuare un eventuale «abuso di cultura», spesso agito da difese giudiziarie poco accorte e sciatte;

§ per ultimo bisogna intendersi circa la portata ed il signficato di espressioni quali “agito culturale penalmente rilevante” nel senso di chiarire in che modo le intimazioni cultural-religiose possano condurre alla commissione di reati. Se ad esempio l’illecito sia il frutto di una “ingiunzione” consapevolmente percepita ed attuata da parte dell’agente, se l’agente possa considerarsi compos sui nel momento in cui ha agito – ossia se possa rilevarsi la nota opposizione tomista agit/agitur - , infine se il medesimo abbia mantenuto la propria condotta con la positiva intenzione di rifarsi e conformarsi a comandamenti culturali o religiosi, o se, al contrario, si sia adeguato ad essi con una inavvertita e neutrale voluntas habitualis.

Il secondo aspetto concerne una valutazione delle difese culturali predisposte dagli imputati che possono essere ripartite su due direttrici fondamentali: quella delle cause di giustificazione e quella della carenza o diminuzione di una mens rea.

Per quanto riguarda le prime: la loro efficacia e forza assertiva la si può evincere dalle motivazioni delle medesime sentenze rassegnate, che licenziano le complessive difese senza dover ricorrere ad argomentazioni giuridiche particolarmente composite e raffinate. Sotto certi aspetti la reiezione delle impostazioni difensive fondata sui limiti scriminanti può risultare abbastanza prevedibile, specie se fondata sull’art. 50 c.p. che ha per oggetto solo i diritti disponibili in modo valido da soggetto capace, e sull’art. 51 c.p. che, se fondato sul diritto alla identità culturale, alla libertà religiosa, o sul diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni, necessariamente cede rispetto alla titolarità ed all’esercizio di valori costituzionalmente sovraordinati. Il problema quindi sta in un confronto-bilanciamento tra interessi in gioco che sia focalizzato sul terreno costituzionale: su questo si può essere autorizzati ad affermare che l’orientamento pacifico sia quello che sostiene la prevalenza di diritti fondamentali quali la libertà personale e sessuale, la dignità, rispetto a quelli che attengono ad aspetti meno irrinunciabili della vita umana, come la libertà religiosa, l’educazione o l’esercizio dei contenuti culturali. E questa opinione riflette innanzitutto l’impostazione personalistica e liberale della Costituzione Repubblicana che, in fin dei conti, ritiene la superiorità dei diritti dei singoli come assoluta rispetto alla rilevanza dei diritti delle formazioni sociali o dei gruppi. A beneficio di un approccio incentrato sui paradigmi della psicologia sociale, potremmo rammentare che la distinzione tra diritti individuali e diritti delle formazioni sociali possa riflettere in qualche modo le diverse concezioni sottese alle culture individualiste ove «…la società è vista come un insieme di individui autonomi e indipendenti». e culture collettivistiche nelle quali l’attenzione è «…accordata al mantenimento delle norme sociali, al rispetto dei doveri come li definisce il proprio gruppo…» (Palmonari, Cavazza, Rubini, 2002); concezioni che si rifanno alla contrapposizione tra un «individualismo metodologico» ed un «olismo metodologico» (Zamperini, Testoni, 2002).

Un adeguato approccio difensivo nei confronti dell’utilizzo delle cause di giustificazione, come difese in sede culturale, passa attraverso un uso accorto e morigerato delle medesime. L’efficacia scriminante del consenso è tradizionalmente riconosciuta rispetto ai c.d. diritti disponibili. In termini meno scolastici e convenzionali, potremmo affermare che la medesima efficacia passi attraverso un confronto tra i motivi della tutela penale astratta del bene protetto dalla norma e i contrari motivi di riconoscimento dell’autodeterminazione del suo titolare (Dolcini, Marinucci, 2008). Secondo questo criterio, ed in riferimento all’art. 572 c.p., dovremmo in linea di massima ammettere che l’assetto dei rapporti intra-familiari (tra maggiorenni) sia un bene “relativamente disponibile” e che possa accettarsi anche la pratica di un modello patriarcale di relazioni marito/moglie, su base consensuale ed accettata dalle parti e sempreché la prevalenza maschile non si estrinsechi in lesioni o privazioni della libertà personale. Quanto ai rapporti sessuali si dovrebbe concludere per la assoluta necessità di un consenso libero ed espresso volta per volta dalla donna. D’altro canto, se vogliamo trovare un luogo parallelo, potremmo individuarlo nell’ambito della liceità dei rapporti sessuali à la De Sade, la cui stigmatizzazione non sembra essere adeguata, specie in presenza del consenso delle parti ed in assenza di lesioni personali rilevanti o particolarmente dolorose. La sessualità è un dato culturale, esprime la libertà e la creatività umana e l’indagare su di essa da parte della legge, allo scopo di proporre/imporre un modello presuntivamente sano o salutista, desta parecchie inquietudini. Si pensi soltanto al fatto che in passato, nell’ambito della stessa giurisprudenza, si dava un certo rilievo alla vis grata puellae e che l’espressione della ritrosia femminile rientrava nel gioco del rapporto.

Possiamo discutere di una efficacia scriminante del fatto-reato in relazione all’art. 51 c.p.: l’esercizio del diritto. Anche in questo caso è necessario individuare, da un lato, il diritto che si pretende esercitato e dall’altro fissare i limiti del suo lecito esercizio. Le fattispecie esaminate dalle sentenze rassegnate fanno emergere come le difese degli imputati possano riferirsi – o siano riferibili – ai diritti costituzionali della libertà religiosa (art. 19), al mantenimento della identità culturale, al diritto alla educazione dei figli (art. 30). I limiti all’esercizio della loro concreta azionabilità possono essere indagati sempre alla stregua della distinzione sopra delineata tra: diritti delle formazioni sociali (di gruppo) e diritti dei singoli (individuali). Anche in questo frangente le prerogative costituzionali accordate ai singoli: libertà personale, integrità fisica, salute psichica, non possono mai cedere di fronte all’esercizio di quelle facoltà che, quando agite, si riferiscono ad un gruppo determinato. Di tal guisa si deve assolutamente ritenere, ad esempio, che il diritto al mantenimento ed alla trasmissione di una certa “identità cultural-religiosa” nell’ambito di un sistema relazionale (mediante l’imposizione di riti di passaggio o di abbigliamento in famiglia), non possa svilupparsi contro le opposizioni del singolo componente e dissidente. Secondo un’altra prospettiva cognitiva, la possibilità di agire il diritto al mantenimento di una identità cultural-religiosa, trova maggiori spazi di sviluppo a fronte della fattispecie di reati di pericolo, o nei confronti di quelle figure di reato che non si realizzano attraverso la lesione di un interesse specifico facente capo ad una parte offesa determinata. In altre parole: quanto i comportamenti culturali non trovano possibilità di essere scriminati quando vanno a ledere direttamente (fisicamente diremmo) diritti individuali altrui, tanto gli stessi presentano maggiori margini di agibilità nel caso in cui coinvolgono interessi diffusi che non hanno un preciso e determinato titolare. Ed in relazione a quanto sostenuto si potrebbe trovare qualche segno anche presso la recente giurisprudenza che si è mostrata propensa a riconoscere una scriminante culturale a fronte del verificarsi di quei reati che non ledono diritti individuali e non vedono la presenza di una parte offesa; così è avvenuto ad esempio per la liceità della detenzione di marijuana a scopo di culto rastafariano (Cass., IV sezione penale, 10 luglio 2008, n. 28720), per la liceità del porto di un pugnale apotropaico tipico dei sikh (Trib. Cremona, 19 febbraio 2009), per la liceità della detenzione di cannabis a scopo di meditazione filosofica (Trib. Catanzaro, Farsi le canne per filosofia non è illecito, www.droghe.aduc.it, 16 settembre 2009).

Il discorso si fa invece estremamente interessante, frastagliato e ricco di spunti in relazione alle difese culturali basate sulla considerazione dell’elemento soggettivo dell’agente; questo infatti è per sua natura mobile e poroso e spesso prescinde dai principi fondamentali del diritto e da una presunta normalità dei comportamenti. Carica di suggestioni appare la possibilità di invocare l’error iuris (art. 5 c.p.) in relazione alla non colpevolezza basata sulla non conoscenza della norma penale. Sgomberando subito il campo da conclusioni semplicistiche in base alle quali, specie nei rapporti intrafamiliari e sessuali, esisterebbe un nucleo immutabile di modalità di azione riconoscibile dagli appartenenti ad ogni cultura, il problema si sposta verso una indagine più fine e precisa. Si può immaginare una possibile rilevanza dell’error iuris solo dopo una attenta disamina e soluzione di alcuni nodi pratici costituiti:

§ dalla considerazione dell’ambiente socio-culturale di provenienza dell’imputato;

§ dall’esame dell’ambiente socio-culturale di attuale stabilimento dell’imputato;

§ dalle azioni di propaganda svolte dalle diverse autorità, volte a far conoscere i contenuti delle norme ai nuovi residenti;

§ dell’impegno profuso dal nuovo residente verso una integrazione volta a prendere cognizione delle norme.

Nel caso dei maltrattamenti in famiglia, che è reato che richiede una certa permanenza ed il mantenimento di una condotta abituale e reiterata di atti e, quindi, una coscienza e volontà particolarmente rafforzate e persistenti in capo all’agente, è difficile pensare ad una ignoranza della norma. Una ignoranza che deve essere in grado di resistere anche in confronto alla pratica ed alla ostensione di modelli socialmente prevalenti di vita familiare, provenienti dai media, dalla scuola, dalla pratica sociale. Ciò premesso si può, allo stato, concludere che, a parte il caso di un ambiente familiare particolarmente chiuso e degradato, cioè assolutamente impenetrabile ad apporti comunicativi esterni, non vi sia ancora la possibilità di rinvenire appigli normativi ed interpretativi per affermare una carenza od una diminuzione di colpevolezza in capo a chi agisce il reato di cui all’art. 572 c.p.

Sempre nell’alveo dell’elemento soggettivo del reato resta da valutare la pensabilità di una difesa culturale incentrata sulla infermità mentale di cui agli artt. 88 e 89 c.p. In effetti, sul punto, non possiamo ignorare come l’esperienza giudiziaria statunitense suggerisca una serie di esempi e precedenti in relazione ai quali si è avuta una dichiarazione di incapacità al reato o si è registrata una consistente riduzione della pena. Diversi casi di reati di sangue (omicidi o lesioni) agiti da immigrati ancora legati alla cultura di origine sono stati infatti classificati attraverso categorie diagnostiche quali la: Cognitive insanity, la Volitional insanity, l’Irresistibile impulse o la Diminished capacity (Renteln, 2004).

Per l’ordinamento italiano, e sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, l’infermità mentale, per avere rilievo, non deve essere necessariamente originata da stati patologici noti alla nosografia psichiatrica (Cass. pen, Sez. Un., 25 gennaio – 8 marzo 2005, n. 9163), ma è sufficiente che la stessa si ponga in una relazione di causalità con la commissione del reato (Colombo, 2009). In questa prospettiva non si può escludere a priori che le ingiunzioni cultural-religiose, ove pressanti e vissute profondamente, possono dar luogo ad una situazione di rapimento, alterazione mentale e potrebbero esitare in una vera e propria infermità che si pone in relazione causale con un eventuale agito illecito. La letteratura antropologica classica ha spesso fatto riferimento a quei particolari stati di fascinazione che presiedono al compimento di determinate azioni rituali e tradizionali, spesso poste in essere allo scopo di allontanare vissuti di angoscia e per superare momenti di crisi della presenza (De Martino, 2007; Mauss, 2008; Lévy-Strauss, 1990). Si può affermare che, talvolta, siano lo sradicamento dai luoghi di origine, lo spaesamento derivante dalla mancata appropriazione del nuovo orizzonte spazio-temporale e l’essere-gettati (senza pro-getto, ma nell’ambito di una pura gettità) in anonimi non luoghi, a cercare e trovare meccanismi di compenso attraverso il recupero o la riproduzione di un patrimonio di stili di vita e di comandi che esercitano una oscura fascinazione e conducono ad atti non conformi (Fornari, 2008). Le ricerche antropologiche, sul punto, hanno addirittura individuato “malesseri culturali” che possono spingere il soggetto fuori-di-sé: «nuthkavihak» (Inuit); «were» (Yoruba); «Olon» (Tungusi); «Latah», «Amok», (Malesi); «susto» (Latinoamericani) (Ember, Ember, 2008).

Ma questi sono temi che debbono essere affrontati nell'alveo di una ricerca interdisciplinare, dove la consultazione peritale con esperti in diverse materie è fondamentale.

Per tornare ai reati dei quali ci siamo occupati, in special modo in relazione all'art. 572 c.p., allo stato risulta problematico poter fondare una difesa culturale incentrata sulla infermità mentale dell'imputato. Come abbiamo rilevato in precedenza, da un punto di vista giuridico e criminologico, i maltrattamenti in famiglia si attuano con una pluralità di comportamenti reiterati che, sotto certi aspetti risultano in apparenza incompatibili con l'infermità mentale, qualunque sia la propria origine.

Ma forse solo in apparenza, poiché le recenti notizie di cronaca nera riferite a situazioni familiari difficili ricomprese in determinate comunità di immigrati, hanno evidenziato non solo problemi cognitivi legati ad una difficile integrazione, ma anche possibili coinvolgimenti psichiatrici.



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