La riforma Cartabia e lo “STRUMENTARIO” del Giudice delle famiglie e dei minori
Cristina Ceci
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, noto come la Riforma Cartabia, ha introdotto nuove norme dedicate ai procedimenti che riguardano la persona e la famiglia. Le disposizioni sono contenute nel Libro secondo, Titolo IV bis del Codice di procedura civile e denominate “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.
Nell’ambito del nuovo rito unificato del processo della famiglia e dei minori, il “Legislatore consapevole” ha ampliato lo strumentario a disposizione del giudice, individuando nuovi mezzi in grado di consentire il superamento di situazioni di stallo nella gestione della genitorialità, valorizzando la mediazione familiare, ampliando il novero degli ausiliari del giudice al fine di attuare specifici interventi, definendo il perimetro e la finalità della consulenza tecnica di ufficio, regolamentando l’intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari.
Con la norma di cui all’art. 473-bis.26 c.p.c. è stata introdotta la figura dell’esperto nominato su richiesta delle parti, figura professionale riconducibile nell’alveo degli ausiliari del giudice, ai sensi dell’art. 68 c.p.c. Questa figura risponde alla necessità del giudice della famiglia di essere coadiuvato da professionisti esperti in altri saperi, non solo ai fini di valutazioni, ma anche al fine di attuare specifici interventi.
Le attività che possono essere espressamente demandate dal giudice all’esperto possono essere quelle necessarie alla risoluzione del conflitto familiare, all’ausilio o al sostegno delle relazioni genitori-figli, si pensi al coordinatore genitoriale, al pedagogista, o al facilitare genitoriale.