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L’audizione dei soggetti vulnerabili tra esigenze di tutela e garanzie di difesa

Maria Chiara Zanconi



Il nostro ordinamento ha imposto particolari cautele per l’assunzione delle dichiarazioni di soggetti vulnerabili, ai testimoni o persone offese dal reato.

La condizione di particolare vulnerabilità è definita dal Legislatore con specifico riferimento alle persone offese e ha a che vedere con l’età, lo stato di infermità o deficienza psichica, il tipo di reato o le circostanze del fatto per cui si procede.

Il delicato momento dell’assunzione della testimonianza dei soggetti vulnerabili, anche nell’ottica di limitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria e di preservare la genuinità del dichiarato, ha imposto da un certo tempo che nei confronti di questi soggetti siano previste specifiche modalità di audizione

Per esempio, nel caso di vittime di reato, la sede privilegiata per l’audizione è l’incidente probatorio ove le domande al teste vengono rivolte unicamente dal Giudice eventualmente con l’ausilio di un esperto in psicologia.

Al Pubblico Ministero e ai difensori è consentito interloquire con il teste solo ponendo tematiche da esplorare al Giudice che, a sua volta, si rivolge al teste formulando autonomamente, o utilizzando l’ulteriore filtro dell’esperto, le domande vere e proprie.

Anche laddove si proceda all’audizione della persona vulnerabile in dibattimento è prevista la possibilità di ricorrere a particolari strumenti di tutela come la celebrazione dell’udienza a porte chiuse, l’utilizzo del paravento, l’utilizzo di aule con specchio unidirezionale. E anche in questi casi potrebbe accadere che a interrogare direttamente il teste sia il giudice.

Il rischio purtroppo è che tali cautele si risolvano in una significativa limitazione – fino all’annullamento in certi casi - del contraddittorio e in una compressione del diritto di difesa pressoché insanabile se solo si considera che nell’interesse delle persone vulnerabili è sancita la quasi assoluta irripetibilità delle dichiarazioni nel caso in cui siano state sentite in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio – seppur limitato - con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate.

Tale sistema impone una solida competenza da parte dei difensori al fine di sollecitare, nel dialogo con i magistrati, soluzioni in grado di realizzare un difficilissimo quanto importante equilibrio tra esigenze di tutela e garanzie di difesa.

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