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Imputabilità e vizio di mente tra diritto e psicologia forense

Anna Canton

Elisa Presot

Francesca Scomparin


A partire dalla lettura degli articoli 88 e 89 del nostro Codice penale, verrà analizzato il concetto di

infermità mentale e semi-infermità mentale, facendo riferimento alla quinta edizione del Manuale

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali.

Tali articoli ruotano attorno al concetto di infermità, la cui espressione però, rimane priva di qualsiasi

specificazione da parte del legislatore in merito al reale significato da attribuirvi. È questa la principale

questione da chiarire per conferire alla norma una reale valenza pratica. Risulta necessario rivedere il

lessico di tali articoli in favore di un linguaggio comune alla psicologia e al diritto per consentire un chiaro

dialogo tra i professionisti appartenenti alle due diverse scienze in nome del “giusto processo”.

Si rifletterà inoltre sulla differenziazione tra l’ipotesi prevista all’art. 89 Codice penale (vizio parziale di

mente) rispetto a quella di cui all’art. 88 (vizio totale di mente) data, unicamente, dal criterio quantitativo

incidente sulle capacità del possibile autore. L’avverbio “grandemente” usato nella lettera della legge

evidenzia la necessità che la detta infermità sia tale da ridurre notevolmente, pur senza escluderla del tutto,

la capacità di intendere e di volere. La valutazione del grado di incidenza della malattia mentale sulla

capacità di intendere e di volere del soggetto agente diviene quindi il punto cardine per garantire a tutte le

parti del processo una corretta comprensione del fatto accaduto.

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