Il Tribunale per i Minorenni: tenerli o abolirli?
C. Tombetti
Psicologia & Giustizia
Anno XVIII, numero 1
Gennaio-Giugno 2017
Abstract
In data 30 Aprile 2013 viene presentato in Senato un nuovo disegno di legge dal titolo breve “Tribunale della Famiglia”[1]. Questo titolo, tanto breve quanto intenso, ha dato il via a uno dei dibattiti più accesi cui stiamo assistendo oramai da diversi mesi. Il disegno di legge prevede infatti nuove “disposizioni rispetto la soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione e sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d’appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali”[2]. Composto di diciassette Articoli raggruppati in sei Capi, il provvedimento “si pone lo scopo di revisionare la materia attraverso la soppressione dei tribunali dei minori e la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori”1. Il disegno prevede quindi da un lato la soppressione di un’area giuridica esclusiva e altamente specializzata, dedicata al minore e alla sua famiglia e, dall’altro, la sostituzione dello stesso organo per mezzo di sezioni specializzate presso i tribunali distrettuali e le corti d’appello, cui andranno competenze relative al minore e alla sua famiglia, competenze che hanno assistito nella storia a un’evoluzione legata a precisi periodi storici, a specifiche culture e a una determinata concezione della minore età e della giustizia. È proprio in questo momento storico che andrebbe bene ricordare, senza dare per scontato, le questioni che custodiscono le motivazioni, di natura storica, sociale e culturale, della specificità della giustizia minorile rispetto a quella ordinaria[3].
1. L’Evoluzione della Giustizia Minorile
Si fa risalire a prima dell’Illuminismo la rappresentazione del delinquente come un “soggetto moralmente traviato”[4], per il quale non vi era possibilità alcuna se non quella di subire pene crudeli. Grazie alle teorie illuministiche e ai dibattiti che ne conseguirono, furono messi in discussione i modi allora tradizionali di intendere la pena. Sull’onda della concezione del libero arbitrio nacque la Scuola Classica, che attribuì alla pena una funzione esclusivamente retributiva, tutelando il soggetto reo da pene esemplificative, attuate cioè in condizioni disumane o mediante supplizi corporali. In particolare, l’importante contributo che la Scuola Classica diede all’area della giustizia minorile, riguardò la questione dell’imputabilità del minore e della sua stessa capacità di intendere e di volere, implicando che “il presupposto del libero arbitrio valeva a partire da una certa età, dal raggiungimento dello status di persona con margini di autonomia entro cui esercitare le scelte”[5].
Nel periodo tra il XVI e il XVII secolo venne attuata un’operazione di differenziazione tra le istituzioni penali per i minorenni e quelle degli adulti, rendendosi sempre più evidente la specificità di trattamento di cui necessitava il minore. La “sensibilità pedagogica”[6] che caratterizzò il XVII secolo sollecitò una sempre maggiore dedizione per l’individualizzazione del minore, verso il quale si diresse la tensione educativa della società adulta[7].
Nel 1650 fu fondata da Ippolito Francini, a Firenze, la prima “Casa di Correzione”, un istituto volto al recupero dei ragazzi abbandonati o vagabondi; va menzionato perché rappresenta l’impegno che la società dell’epoca impiegò al recupero dei giovani attraverso l’educazione di scuola e lavoro, rappresentando il primo tentativo di differenziazione istituzionale tra adulti e minori[8]. Alcuni anni dopo, nel 1653 il sacerdote Filippo Franci, diede vita allo Spedale di S. Filippo Neri, quale luogo di trattamento correzionale dedicato ai giovani traviati[9]. All’interno dello Spedale vennero suddivise delle zone, alcune dedicate ai ragazzi vagabondi, altre ai ragazzi delinquenti, affinché questi ultimi non influenzassero negativamente le condotte degli altri ragazzi. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, sull’impronta della “Casa di Correzione” di Francini, furono aperti nuovi istituti nei diversi stati italiani, ricordiamo in particolare quello aperto a Milano nel 1759[10].
Altra svolta di pensiero riguardo il criminale si ebbe nell’Ottocento, quando cominciò a farsi spazio il pensiero Positivista che si contrappose alla Scuola Classica. Tale dottrina riconosceva la natura del delinquente in virtù del determinismo biologico basandosi su una concezione patologizzante della devianza[11], tanto che nacque proprio in quegli anni il concetto di antropologia criminale, basato sugli studi di Cesare Lombroso, il quale riteneva possibile “studiare l’uomo, l’individuo che delinque con strumentazioni derivate da altre scienze dell’uomo”[12]. Al centro dello studio della criminalità fu quindi posto un soggetto delinquente che, venendo considerato come malato e privo di responsabilità, risultava esclusivamente condizionato da fattori esterni o interni e che quindi assumeva tali comportamenti anomali in relazione alla sua anormalità[13]. Invero, dal momento che “a comportamenti ‘diversi’ si deve far sempre riscontro una diversità come patologia dei rispettivi autori, sembra particolarmente evidente riguardo ai minori ‘delinquenti’ per i quali la diversità, la non normalità e la condizione di non responsabilità erano considerati, fra l’altro, ovvi attributi dell’età”[14], con la diretta conseguenza che i minori divennero oggetto ideale per l’applicazione delle nuove istanze positive[15] .
Finalmente, nel Luglio del 1899, sotto la spinta del Child-saving movement nacque a Chicago il primo Tribunale per i Minorenni, la prima Juvenile Court del mondo, nella quale esercitava un giudice specializzato nella tutela dell’infanzia grazie all’impiego di disposizioni correttive o meramente educative[16], dove l’obiettivo principale fu quello di aiutare i molti fanciulli che vivevano abbandonati nelle grandi città industriali dell’epoca, tutelando allo stesso tempo l’ordine civile. La fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento segnarono la nascita dei primi Tribunali per i Minorenni anche in Europa, dove si vide per primo l’istituto inaugurato nel 1895 a Birgmingham, diventando poi tali strutture obbligatorie anche in Inghilterra, in Scozia e in Irlanda a partire dal 1908, sulla spinta del Children Act, un programma che vide l’abolizione della pena di morte per i minori e che stabilì l’impossibilità di condannare i minori di anni sedici alla reclusione[17]. Istituti simili vennero aperti in Belgio e in Francia a partire dal 1912; nel 1913 anche in Olanda e in Germania. Si dovettero invece aspettare diversi anni, solo nel 1934, affinché venisse aperto anche in Italia il primo Tribunale per i Minorenni. Con il R. D. L. n. 1404 del Luglio 1934, si apportarono di conseguenza numerose trasformazioni al sistema giudiziario ordinario, oramai ritenuto inadeguato ad affrontare le esigenze del settore minorile. Gli scopi del decreto possono essere così riassunti[18]:
· Specializzare il giudice minorile nella forma più completa e più ampia;
· Indirizzare risolutamente la funzione punitiva verso finalità del riadattamento del minorenne;
· Organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile con la rieducazione dei traviati;
· Rendere possibile ai minori che delinquirono, o che furono ritenuti semplicemente traviati, il ritorno alla vita sociale senza che alcuno possa ad essi opporre la qualifica dei precedenti trascorsi.
Il Tribunale inizialmente era composto da due magistrati togati e da un cittadino brillante nel campo dell’assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia, non avendo ancora trovato spazio la figura dello psicologo[19]; fu nel 1956, grazie alla legge del 27 Dicembre n. 1441[20], che venne aggiunta la presenza di una donna, considerando fondamentale il suo intervento per una migliore comprensione del minore[21]. Vennero attribuiti al Tribunale tre settori di competenza: penale, civile e amministrativa, garantendo al minore un trattamento altamente specifico. L’Articolo 1 della predetta legge, stabilì inoltre l’istituzione –accanto al tribunale- di un Centro di rieducazione, comprendente una vasta gamma di istituzioni e servizi[22]:
1. Case di rieducazione, adibite, quando il tribunale riteneva che la rieducazione dovesse essere svolta in internamento, all’opera di recupero di minori dalla condotta o dal carattere sregolati;
2. Focolari di semilibertà e pensionati giovanili, piccoli istituti dove un ristretto gruppo di adolescenti viveva in comunità sotto la guida di un educatore o di un assistente sociale;
3. Gabinetti medico-psico-pedagogici, composi da psichiatri, educatori e psicologi che lavoravano, singolarmente o in équipe;
4. Istituti di osservazione, necessari per comprendere al meglio la personalità del minore;
5. Prigioni scuola, dedicati all’espiazione delle pene inflitte ai minori, ma con fine rieducativo;
6. Riformatorio giudiziario, inteso come misura di sicurezza per quei minori considerati socialmente pericolosi;
7. Uffici di servizio sociale per i minorenni.
Probabilmente sull’onda dell’ideologia che il fascismo nutriva rispetto alla criminalità e alla delinquenza, ovvero un atteggiamento di totale negazione, questi istituti subirono nel tempo delle involuzioni, al punto che alcuni di essi scomparirono completamente[23].
Nessuna chiara politica per i minori si andò delineando negli anni che seguirono la Seconda Guerra Mondiale fino agli anni Cinquanta quando, con l’entrata in vigore della Costituzione e il conseguente passaggio da un regime assolutistico come quello fascista a uno democratico, si fece strada un’ideologia di tipo rieducativo. Si guardava infatti alla trasgressione come ad un indice di patologia individuale per il quale erano necessari programmi di assistenza e di educazione. Per quanto riguarda l’area minorile, gradualmente si sviluppò una tendenza del tutto opposta a quella della negazione fascista; prese piede, infatti, un atteggiamento di apertura che si pose l’obiettivo di creare interventi istituzionali ad hoc, sia rispetto alle categorie di soggetti sia rispetto alle diverse forme di devianza. Oggetto privilegiato degli interventi diventò proprio la personalità del minore e, con l’obiettivo di risolvere i conflitti e i problemi che stavano alla base del comportamento deviante, l’attenzione si focalizzò sulla rieducazione e sul reinserimento sociale del minore delinquente. La sua personalità veniva esaminata presso gli Istituti di osservazione con lo scopo di rilevare la personalità del ragazzo e le sue problematiche, al fine di personalizzare al meglio le misure del trattamento. Tali provvedimenti legislativi diedero il via a numerosi cambiamenti nella struttura dei Centri di rieducazione e vennero creati nuovi servizi[24]. Si trattò di centri altamente focalizzati sulla rieducazione dei minori disadattati che permisero un trattamento maggiormente concentrato sulla personalità di ogni singolo individuo, con una attenta analisi rispetto alle possibili cause della condotta trasgressiva del ragazzo. Ad ogni modo, le sanzioni di carattere amministrativo ricoprivano un ruolo fondamentale essendo le stesse le più applicate e le cui misure di controllo erano costituite da un lato dall’affidamento dei minore al Servizio sociale minorile e, dall’altro, dal collocamento del ragazzo o in una casa di rieducazione o in un Istituto psico-medico-pedagogico.
L’ideologia che caratterizzò quest’epoca storica si rifletté anche nell’etichetta attribuita al minore, che passò da “minore traviato” a “minore irregolare nella condotta e nel carattere”. Tale cambio di definizione fu fondamentale dal momento che permise il passaggio da una visione della personalità del minore come corrotta e sminuita -con conseguente considerazione dell’intervento esclusivamente a scopo correttivo[25]- a una concezione di soggetto come “disadattato”, che propone una lettura in termini di “disagio” o, ancora più semplicemente, in termini di “disadattamento”. Gli istituti maggiormente utilizzati furono quelli di osservazione insieme a quelli psico-medico-pedagogici, dove si sostituì alla figura del “precettore” quella del “terapeuta”; grazie quindi a questo nuovo modus operandi ci si cominciò finalmente ad avvalere delle specifiche competenze di medici, psicologi e psichiatri[26].
Negli anni che seguirono, a causa di difficoltà riscontrate nella pratica oltre che a una serie di critiche che si svilupparono da un punto di vista sia ideologico che etico, il trattamento personalizzato della devianza minorile si andò sgretolando; la svolta fu segnata in particolar modo dalla diffusione di nuove teorie che misero in evidenza gli effetti negativi dei processi istituzionali. Tra i più importanti teorici ricordiamo Goffman, il quale sostenne che l'ingresso degli adolescenti in una istituzione permanente, trovandosi questi in un periodo fondamentale per l'acquisizione di una propria identità personale, impediva loro da un lato di vivere esperienze indispensabili per il loro futuro, dall'altro li poteva facilmente condurre all'assunzione di un'identità negativa[27], teoria sostenuta, tra gli altri, anche da Erikson il quale rese evidente come l'istituzionalizzazione prolungata fosse un fattore di rischio per la formazione non solo di un'identità negativa, ma anche di immagini di sé e di ruoli sociali degradanti[28].
L'anno che intercorse tra il 1974 e il 1975 vide una sostanziale accelerazione dell'iter parlamentare circa il disegno di legge sull'Ordinamento penitenziario[29], il quale, originariamente presentato dal Ministro Gonnella (1960) al cui interno vi era anche una sezione dedicata ai minori, venne differenziato in due testi diversi, con l'intento di dividere la materia adulta da quella minorile[30]. Altro punto di svolta, qualche anno dopo, fu segnato dall'intervento legislativo D.P.R. n. 616 del 1977[31], grazie al quale venne completamente travolta l'organizzazione delle misure amministrative: le responsabilità, infatti, dapprima delegate al Ministero di Grazia e Giustizia, furono trasferite ai Comuni. Per fare in modo che venisse garantita la continuità delle acquisite competenze, vennero trasferiti agli Enti Locali e alle Regioni alcuni assistenti sociali del Ministero, ma, nonostante i buoni intenti di questo intervento precauzionale, molti Comuni non furono in grado di far fronte ai nuovi compiti, non avendo intenzione alcuna di occuparsi delle funzioni riabilitative[32].
In opposizione al movimento anti-istituzionale degli anni Settanta si formò una risposta penale altamente contenitiva della devianza minorile insieme ad una applicazione, in senso depenalizzante, dell’articolo 98 del Codice Penale[33]. Nel caso del minore, la capacità di intendere e di volere diventa qualcosa di diverso; secondo il legislatore infatti, il ragazzo tra i 14 e i 18 anni, pur non presentando alcuna menomazione patologica della sfera intellettiva e volitiva, può non avere avuto la capacità di comprendere le conseguenze delle sue azioni né di averla voluta. Viene quindi specificato come non sia condizione sufficiente il semplice sviluppo dell’intelligenza, in quanto occorre che vi sia, quantomeno in crescita, un processo di formazione etica dell’individuo (Relazione al vigente Codice Penale)[34].
Siamo nel 1976 quando la Corte di Cassazione decretò che il giudice, per stabilire l’imputabilità del minore, debba procedere a una valutazione della personalità del soggetto, indicando in maniera specifica i motivi che lo convincano dell’esistenza dell’incapacità di volere e di intendere[35]. Nel 1979 si specificò che per l’accertamento dell’incapacità di intendere e di volere è necessario far riferimento alla pena commessa, considerando che “per taluni diritti è sufficiente un grado di maturità minore di quello occorrente per altre condotte penalmente sanzionate”[36]. Nel 1982 si precisò che la valutazione della capacità del minore è un “giudizio psicologico” per il quale si deve tenere conto non solo dello sviluppo intellettivo del minore, ma anche dello sviluppo morale, non per forza direttamente correlato allo sviluppo dell’intelligenza, quanto piuttosto connesso alla condizione di vita familiare e sociale del soggetto[37]. La politica della de-carcerizzazione diede i suoi frutti, e il tasso di minori presenti in carcere diminuì del 27% negli anni che intercorsero tra il 1980 e il 1985[38]. Possiamo dunque evincere che questi dati siano rappresentativi di un cambiamento che si verificò grazie alla scelta di un intervento panale applicato in senso de-criminalizzante e non più punitivo[39].
Si arriva infine agli anni Novanta, notevolmente influenzati dalla Convenzione di New York[40], ratificata in Italia con L. 27/5/91 n. 165, dove viene proclamato a gran voce il diritto dell'infanzia di ricevere un aiuto e un'assistenza ad hoc. La Convenzione costituisce pertanto la base comune dei diritti umani fondamentali, siano essi civili, politici, sociali, economici e culturali, dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo. Grazie alla convenzione, il bambino acquisisce così un’immagine sempre più concreta e reale, venendo considerato come un soggetto dotato di propria personalità, peculiarità, originalità e potenzialità. Infanzia e adolescenza acquisiscono quindi una sempre maggiore specificità nei diversi campi del sapere, diventando oggetto di numerosi studi e analisi. In particolar modo hanno contribuito: la sociologia, attraverso i Childood Studies; la psicologia, che rese evidente il ruolo attivo che il bambino ha nel processo di sviluppo; infine lo stesso ambito giuridico, che riconobbe ai minori il diritto di essere “soggetti di diritto”. La convenzione dell’ONU, inoltre, impose agli stati che la approvarono la messa a punto di specifiche misure politiche, determinando una sempre maggiore attenzione verso la condizione dei bambini e dei ragazzi[41].
Da questo momento in avanti, l’evoluzione, sempre più specifica, rivolta al minore e ai suoi diritti, avanzò velocemente anche a livello europeo: nel 1996 venne presentata la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti minorili; nel 2002 vennero proposte dalle associazioni internazionali le Linee Guida sulla giustizia minorile; nel 2007 la convenzione del consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.
2. Il dibattito oggi
Da diversi mesi, si sta oggi assistendo a un grande dibattito, che trova le sue prime manifestazioni nella seconda metà degli anni Novanta e cioè da quando si è cominciato a discutere della necessità di una riforma -sia a livello di ordinamento che a livello di procedimento- del settore dei minori e della famiglia. Uno dei momenti emblematici per questa riforma in evoluzione, fu la presentazione che il Ministro Castelli fece nel Marzo 2002 di due disegni di legge governativi: n. 2501 e n. 2517, rispettivamente dal titolo “Modifiche alla composizione e alle competenze del tribunale penale per i minorenni”[42] e “Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori”[43] dove veniva proposta la soppressione delle competenze civili del tribunale per i minorenni e il conseguente trasferimento delle stesse al tribunale ordinario con l’istituzione di una sezione specializzata. La riforma all’epoca non fu realizzata, ma non si può certo dire che il dibattito cui stiamo assistendo oggi non abbia in realtà provato a emergere già tempo addietro. Durante il Governo Renzi, nella seduta del 29 Agosto 2014 il Governo ha approvato uno “schema di legge (delega al Governo recante disposizioni per la efficienza del processo civile) che prevede la creazione del Tribunale della famiglia e della persona attraverso l’istituzione presso tutte le sedi di tribunale di sezioni specializzate per la persona e la famiglia”. Nel disegno originale, proposto dal Ministro Orlando, le competenze del TM dovevano quindi passare ad un costituendo Tribunale per i Minorenni e la Famiglia, ma dalle modifiche passate alla Camera, firmate dalla presidente D. Ferranti, tali competenze verranno assegnate a non meglio specificate Sezioni Specializzate del Tribunale Ordinario[44].
Il Tribunale come lo conosciamo oggi, comprendente la sezione civile - che si occupa di patria potestà, affidamenti e adozioni, quello penale e quello amministrativo - che si occupa di creare misure su base rieducativa per quei minori che manifestano una condotta irregolare - sarà quindi destinato a scomparire. Secondo la nuova proposta, il campo penale, le adozioni, i minori non accompagnati o richiedenti asilo saranno materia dei Tribunali maggiori, dove verranno inseriti un giudice e un procuratore che si occuperanno esclusivamente di diritto di famiglia e di minori; d’altro canto, stato di famiglia, divorzi e separazioni resteranno in carico ai Tribunali Provinciali dove i magistrati si occuperanno anche di altre questioni. Dietro questo disegno di legge si cela l’intento di equiparare la mole di lavoro tra i tribunali, alcuni pieni di faldoni mentre altri, come quelli minorili, meno frenetici. Spiega Donatella Ferranti che “non si tratta di un’abrogazione secca e basta, ma di un trasferimento che comporterà una valorizzazione attraverso una maggiore specializzazione”, precisando inoltre che questa separazione dei tribunali è una semplice conseguenza di un inasprimento burocratico[45].
Difendeva in particolar modo i principi che sottendono l’attuale disegno di legge l’Onorevole Cortelloni, che scriveva nel 2001 una reazione rispetto al disegno di legge allora presentato, secondo lui necessario per abolire un “organo figlio del fascismo e la cui esistenza e la cui pratica sono lontane dalla coscienza democratica del Paese”[46]. L’Onorevole Cortelloni sviluppa la sua arringa focalizzandosi soprattutto su quell’aurea di onnipotenza attribuita al Giudice Minorile, limitando la possibilità di fare affidamento su un giudice realmente terzo. L’Onorevole, infatti, riferisce che sono frequenti i casi in cui il Tribunale, dopo aver ricevuto segnalazione che il minore potrebbe essere vittima di violenza familiare, senza convocare la famiglia, proceda con l’allontanamento dello stesso, lasciando i genitori soli senza che essi abbiano la possibilità di provare la loro innocenza. E’ proprio l’assenza di un rappresentate processuale degli interessi del minore che fa si che il Giudice Minorile diventi per lo stesso sia l’organo giudicante sia il portatore dei suoi interessi, con il rischio che la voce del genitore, trovandosi “in contrapposizione con il bambino avanti a codesta Autorità Giudiziaria”[47]passi inosservata. Forte di questo pensiero, sosteneva già allora la necessità di sopperire una prassi secondo lui antidemocratica e incostituzionale[48].
In contrapposizione a queste due ferme posizioni pro abolizione, sono ormai numerose le organizzazioni che si occupano della tutela dell’infanzia che hanno assunto una posizione di assoluto contrasto verso la soppressione dei Tribunali Minorili. In particolare nel comunicato Cismai[49] sulla riforma della Giustizia Minorile l’attenzione viene focalizzata su quei principi cardine che hanno reso possibile, nel tempo, l’efficienza dei Tribunali dei Minorenni:
- La specializzazione dei magistrati in una materia delicata e complessa come è quella della tutela dei minori. Con la divisione delle competenze civili da quelle penali, si rischia di interrompere una cultura e una competenza in materia che sono frutto di continui studi e complesse letture delle situazioni di disagio che vivono i minori e le loro famiglie.
- La multi-disciplinarietà dell’intervento: una delle principali peculiarità del T. M. di oggi è garantito dalla collegialità con cui Giudice Onorario e Giudice Togato operano, intrecciando il sapere giuridico al campo del benessere sociale e psicologico del minore; tale collegialità è difficilmente sostituibile dal continuo ricorso a pareri specialistici esterni.
- La centralità del minore. Nel caso in cui la parola “minore” non si trovi più affiancata a quella di “tribunale”, il rischio che corre il ragazzo è di non essere più soggetto di diritto, quanto oggetto dei diritti dei suoi genitori, con il pericolo che il diritto del minore venga confuso con quello familiare.
Anche il Coordinamento Nazionale Servizi Affido[50] si pronuncia sugli stessi principi, evidenziando gli elementi che sarebbe auspicabile mantenere a seguito dell’eventuale riforma, sottolineando in primis la necessità di non disperdere quel patrimonio di esperienza che è frutto di numerosi anni di studi e di intreccio di competenze e ritenendo inoltre necessario mantenere sia la preparazione specialistica dei magistrati sia il supporto interdisciplinare di cui questi ultimi necessitano al fine di garantire il supremo interesse del minore.
Sempre in difesa del principio della specializzazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino presenta un comunicato dove critica la riforma, considerandola un progetto che solo apparentemente, nel rispetto della specializzazione, vuole razionalizzare il Sistema Giustizia, ma che, di fatto, non fa altro che negare la specializzazione stessa. Scrive il Procuratore della Repubblica, il Dr. A.M. Baldelli[51], che “la creazione di “Gruppi Specialistici” nelle Procure della Repubblica ordinarie, sul modello dei gruppi già esistenti, senza prevedere, come invece è avvenuto per l’organo giudicante, una autonomia funzionale nega, di fatto, la vera esclusività della funzione”. Secondo il Procuratore Baldelli, infatti, la specializzazione può mantenersi solo se il Gruppo sia una sezione a tutti gli effetti, con un numero corretto di magistrati previsto dal C.S.M. e con nomina dei componenti. Rammenta inoltre che “l’unico organo di promozione dell’intervento del giudice a protezione del minore è la Procura della Repubblica minorile alla quale è stata riconosciuta un’importante competenza in materia civile”. Nello specifico, le competenze uniche di cui parla il Dr. Baldelli sono rappresentate da:
- La necessità di creare un percorso educativo per l’autore del reato, lavorando assieme i servizi, la famiglia e il ragazzo, affinché la commissione di reato diventi occasione di restituzione di opportunità mancate di crescita;
- La facoltà di sostenere anche con un intervento civile il minorenne autore di reato;
- La legittimazione all’azione civile -esclusiva in materia di accertamento dello stato di abbandono- con conseguente partecipazione attiva in udienza del processo civile;
- La facoltà di vigilare sulle comunità, che talvolta possono trasformarsi da luogo di accoglienza a veri e propri lager;
- La competenza di promuovere gli interventi previsti nella materia civile della sottrazione internazionale, comprendendo anche l’esecuzione del provvedimento del giudice.
Anche l’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia non ha mancato di esprimere il suo giudizio rispetto alla riforma, esprimendo in un comunicato dal titolo “Giustizia Minorile, sempre peggio e passi indietro” il suo totale dissenso. “Con un colpo di spugna si butta via la storia e l’esperienza del tribunale per i minorenni”[52], sono le parole scritte in maiuscolo all’interno del comunicato, volte a sottolineare come il nostro sistema di Giustizia dei minori sia un sistema che, seppur non privo di difetti, viene invidiato dai paesi europei ed extra-europei per la specializzazione, la collegialità delle decisioni e la interdisciplinarietà che lo caratterizzano. Precisano inoltre come “gli operatori della “cura” dei soggetti deboli” siano a oggi sempre più impegnati alla creazione di una “relazione generativa di risorse tra servizi, operatori, minori, famiglie e Magistratura” con l’intento di ricompattare le istanze e le risorse necessarie a prevenire e limitare il disagio e i danni ad esso connesso; rinunciando a questo modo di lavorare si rinuncia alla visione olistica con cui sarebbe necessario difendere i bisogni dei cittadini più fragili quali i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia si trova in accordo con L’Unione Nazionale delle Camere Minorili[53] nel ritenere che questa decisione sia in evidente contrasto con i precetti indicati a livello internazionale e comunitario in materia e, nello specifico, con le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa[54], adottate dal Novembre 2010 dove si invitava gli Stati membri a considerare “l’istituzione di un sistema di giudici e avvocati specializzati in diritto dei minori” e di “sviluppare ulteriormente i tribunali in cui possano essere adottate misure giuridiche e sociali a favore dei minori e delle loro famiglie”. Secondo l’Unione Nazionale delle Camere Minorili, l’Italia ha voluto rispondere a queste esortazioni con una soluzione contraria, prevedendo “l’abolizione della magistratura minorile in favore di una struttura che giammai potrà garantire, nonostante la denominazione, un’effettiva e reale specializzazione dei magistrati ad essa assegnati”. L’avvocato T. Petrachi -Responsabile Nazionale Settore Penale U.N.C.M.- e l’avvocato P. Lovati -Presidente U.N.C.M[55]- concludono il comunicato con la richiesta della riformulazione delle funzioni della pubblica accusa in conformità con le prescrizioni comunitarie e internazionali, al fine di favorire l’istituzione di una giurisdizione minorile finalizzata al recupero del minore reo attraverso la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, attraverso quindi una modalità che può essere realizzata soltanto in virtù di una giurisdizione altamente, ma soprattutto realmente, specializzata.
Inoltre dello stesso parere troviamo anche l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, che si espongono per due volte con due comunicati differenti. Nel comunicato del Febbraio 2016 l’Associazione esprime il proprio dissenso per l’abbandono della proposta iniziale del Governo e ribadisce il convincimento che solo mediante uffici specializzati e conformi alle normative istituzionali si possa superare ogni frammentazione, coniugando le esigenze di specializzazione con quelle di prossimità[56]. Nel comunicato di Aprile si espongono direttamente il Presidente, Francesco Micela, e il Segretario Generale, Susanna Galli, nell’affermare che con “l’approvazione di questa riforma si otterrebbe di fatto la rinuncia a intervenire centralmente nella distribuzione e nella razionalizzazione delle risorse, consegnandole indiscriminatamente alle logiche locali della giustizia ordinaria nella quale, com’è naturale, prevalgono per il civile questioni meramente economiche e nel penale un’impostazione tradizionale, di tipo retributivo-repressiva”, non in linea quindi con i principi di educazione e di reinserimento sociale dedicati al minore. Il tutto, in un periodo storico in cui l’intera Europa fa propri i valori ai quali si ispira il nostro attuale ordinamento. Concludono sostenendo come non sia possibile “riformare frettolosamente un settore fondamentale”, in vita da quasi un secolo e frutto di continui studi[57].
Anche Luigi Fadiga[58], Garante Infanzia e Adolescenza dell’Emilia Romagna, nel comunicato in cui sostiene che la giurisdizione minorile abbia bisogno di essere riformata e non deformata, allude alla “frettolosità e superficialità dell’approccio del governo a questo complesso settore” che è la giustizia minorile.
Liviana Marelli, Responsabile Infanzia, adolescenza e famiglie del CNCA -Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza- esprime il proprio disappunto per un disegno di legge che “rischia seriamente di disperdere l’esperienza della giustizia minorile italiana, un punto di riferimento in Europa”. Scrive ancora “siamo convinti - d’accordo con quanto espresso dall’A. I. M. M. F. - che solo uffici specializzati con competenze esclusive in materia minorile e familiare siano adeguati a tali delicati compiti”. A nome del CNCA, la Dott.ssa Marinelli richiede che venga ripreso in mano l’originale disegno di legge, acclamato a gran voce anche dalla maggior parte degli “addetti ai lavori”[59].
Non tanto lontana è la posizione assunta dall’Ordine Nazione degli Psicologi. Il Presidente F. Giardina[60] scrive un comunicato diretto all’Onorevole D. Ferrante in cui riconosce come l’atto parlamentare proposto si ponga come strumento utile a raggiungere l’efficienza del processo civile che è “uno degli elementi da cui dipende l’efficacia della tutela dei diritti dei cittadini”. Tutela, rammenta Giardina, cui ha contribuito, negli anni, anche la categoria professionale degli psicologi-psicoterapeuti, affiancandosi questi al Giudice nelle vesti di ausiliario od operando come consulente di parte in tutti quei procedimento in cui l’analisi psicologica risultava necessaria per la risoluzione delle controversie, non solo per l’adulto, ma anche per il minore. Proprio per questo motivo, è emerso “il timore che le tante competenze e sensibilità accumulate negli anni possano essere disperse proprio in un settore che ha sempre di più una necessità di competenza e sensibilità”, quello appunto, minorile. Conclude ricordando come la tutela dei minori in ambito giuridico rappresenti un caposaldo di civiltà che è necessario salvaguardare, così come “vanno salvaguardate le diverse competenze specialistiche che, insieme la compongono e la rendono un unicuum”.
L’ANM, nonché l’Associazione Nazionale Magistrati di Milano, valuta anch’essa con preoccupazione il progetto di riforma della giustizia minorile, mettendo in evidenza come per esigenze di razionalizzazione economista e quantitativa non si possa cancellare di colpo la pluridecennale cultura minorile elaborata nel tempo dalle procure e dai tribunali dei minorenni. Sottolineano inoltre come non venga garantita esclusività alcuna ai PM, i quali risultano invece specializzati solo “sulla carta”, poiché non vi è alcuna autonomia organizzativa e gestionale del dipartimento specializzato della Procura ordinaria e di conseguenza viene così negata, ancora una volta, la specializzazione. Esprimono infine il loro disappunto dal momento che non è prevista né una pianta organica predeterminata per la composizione delle sezioni specializzate giudicanti né la previsione della nomina, da parte del CSM, del presidente della sezione. Il presidente Ciro Cascone e il Segretario Stefania Donadeo[61] concludono il comunicato ribadendo quindi che “l’unica soluzione coerente in questa materia sarebbe quella della creazione di un vero Tribunale per la famiglia e per i minorenni, che assorba in sé le attuali competenze del tribunale minorenni e del tribunale ordinario in materia di famiglia, e con creazione di un ufficio autonomo del PM presso il medesimo Tribunale”.
Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza[62] -CRC- è un network composto da 90 associazioni che si occupano della promozione e della tutela dei diritti del bambino e dell’adolescente. Già nel 2014 il CRC aveva espresso il suo dissenso circa il nuovo disegno di legge, dissenso che ripropone a distanza di due anni in un altro documento inviato al Ministro Orlando, al Capo Dipartimento Giustizia, ai Presidenti di Camera e Senato, ai componenti della Commissione Infanzia e ai componenti della Commissione Giustizia della Camera. Secondo il CRC imprescindibile è il rispetto dei principi che rappresentano il perno attorno cui si fonda la giustizia minorile di oggi, ovvero il principio di unitarietà, specializzazione, multidisciplinarietà, prossimità e formazione, ampiamente richiamati, tra l’altro, dalle Linee Guida CoE sulla Child Friendly Justice del Novembre 2010[63]. Come già sottolineato nel 2014, quindi, il CRC ribadisce la “possibilità di istituire un tribunale e un ufficio specializzato della Procura in materia di persona, famiglia e persone minori”, permettendo l’accorpamento delle competenze civili e penali minorili. Per rendere conto della portata del documento, ritengo necessario riportare di seguito i nomi delle numerose Associazioni che hanno sottoscritto l’appello del 09 Marzo 2016: ACP - Associazione Culturali Pediatri, AGESCI, Agevolando, Ai. Bi. Associazione Amici dei Bambini, AISMI - Associazione Salute Mentale Infantile, ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche, Ali per giocare - Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche, Anfana - Associazione Nazione Famiglie Adottive e Affidatarie, Anffas Onlus - Associazione nazionale Famiglie di persone con disabilità Intellettiva e/o Relazionale, ANPE - Associazione Nazionale dei Pedagogisti, ANPEF - Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari, Antigone onlus - Associazione per i diritti e le garanzie del sistema penale, Arché, Arciragazzi, Batya - Associazione per l’accoglienza, l’affidamento e l’adozione, Cammino - Camera Nazionale Avvocato per la Famiglia e i Minorenni, CAM - Centro Ausiliario per i problemi minorili, CARE - Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete, Centro Studi Minori e Media, Cesvi Fondazione Onlus, CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, Cittadinanzattiva, CISMAI - Coordinamento Italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia, CSI - Centro Sportivo Italiano, Cooperativa Cecilia onlus, CGD - Coordinamento Genitori Democratici, Coordinamento la Gabbanella Onlus, CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, CSB - Centro per la Salute del Bambino, Federasma e Allergie Onlus, Geordie - Associazione Onlus, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, HelPeople Foundations Onlus, IPDM - Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile, IRFMN - Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Fondazione L’Albero della Vita Onlus, La Gabbianella e altri animali, ONG M.A.I.S., Fondazione Roberto Franceschi Onlus, SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, SIMM - Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, SOS Villaggi dei bambini Onlus, Terre des Hommes Italia onlus, UNICEF Italia, UNCM - Unione Nazionale Camere Minorili e WeWorld.
Alcune delle sopra elencate associazioni si sono espresse anche singolarmente, come SOS Villaggi dei bambini[64] che esprime personalmente la propria preoccupazione in un comunicato pubblicato il I Marzo 2016, nella speranza che con la riforma non venga dispersa l’esperienza della giustizia minorile italiana, soprattutto nella necessità di salvaguardare l’interesse di tutti quei bambini e ragazzi privi di adeguate cure familiari. Secondo Samantha Tedesco[65], responsabile dell’Area Programmi e Advocacy dell’associazione, è possibile salvaguardare l’interesse di codesti minorenni soltanto attraverso “uffici specializzati con competenze esclusive ed esaustiva, in linea con la normativa costituzionale e le raccomandazioni europee”.
Lo scorso Ottobre, è stato pubblicato su “la Repubblica” un articolo, scritto per mano di G. Foschini, che non è passato inosservato. Il titolo “Minori a rischio, gli sprechi delle coop”[66] è già emblematico di per sé: nell’elaborato, il giornalista paragona l’accoglienza dei minori a rischio in Italia a “un business grande quanto, se non più, quello dell’immigrazione” (Foschini, G.). Tale affermazione, così come molte altre dichiarazioni dove l’autore sembra voler denigrare una professione altamente specializzata, rivolta a un’utenza delicata e coinvolta spesso in situazioni di non facile gestione, ha suscitato lo sconcerto e lo stupore dei molti impegnati nel settore, i quali non hanno esitato a rispondere.
Il presidente e il segretario generale dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia[67], hanno voluto controbattere sottolineando innanzitutto la superficialità con cui sono stati riportati i dati -senza alcun riferimento alle fonti- e spiegando che i Giudici Onorari, accusati di arricchirsi sulle spalle dei minori i quali, secondo Foschini, sarebbero inviati nei centri di accoglienza cui gli stessi giudici sarebbero a capo, al fine di perseguire un loro interesse patrimoniale, non hanno in realtà alcuna autonomia decisionale né in campo civile né in campo penale, dal momento la scelta di collocamento è presa in modo collegiale. Specificano inoltre che, quando il Tribunale ha facoltà di decidere di collocare i minori, la scelta della struttura ove mandarli viene presa dai servizi sociali o sanitari che fanno capo agli enti locali (nel penale dagli organismi ministeriali).
Anche il presidente del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, Luciano Trovato, in una lettera[68] indirizzata al direttore de “la Repubblica”, ha espresso il suo disappunto in difesa della categoria professionale cui appartiene. Espone come vi siano norme organizzative che regolamentano lo svolgimento dell’attività giudiziaria, sottolineando nello specifico che non vi sono Giudici Onorari responsabili di strutture di accoglienza dei minori – così come previsto dalle direttive imposte dal Consiglio Superiore della Magistratura[69] - e ribadendo che non è compito del tribunale e tanto meno dei Giudici Onorari, quello di individuare le strutture di accoglienza.
A difendere le comunità è stato Don Armando Zappolini, Presidente del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, in una lettera[70]inviata ancora una volta a Mario Calabresi, direttore de “la Repubblica”. Il presidente lamenta il suo sconcerto per affermazioni che reputa infamanti e sottolinea che le accuse, così per come sono riportate da Foschini nel suo stesso articolo, denotano una scarsa conoscenza del settore. Rende inoltre nota l’iniziativa[71]che dal 2014 diverse organizzazioni impegnate nella difesa dei minori stanno promuovendo, programma rivolto ai mass media e all’opinione pubblica, con il fine di illustrare la situazione dell’intero sistema che si fa carico di minori allontanati dalla propria famiglia e quindi della gestione delle comunità di accoglienza. Viene specificato, inoltre, che le rette giornaliere –comprendenti: costo del personale, casa (affitto o mutuo), automobile e trasporti (inclusi abbonamenti, assicurazioni, bolli, manutenzione, ammortamento), arredi, cancelleria e attrezzature, spese sanitarie e scolastiche, utenze, imposte, tasse e oneri amministrativi, alimenti, abbigliamento, sport/tempo libero e vacanze, ammortamenti assicurativi- sono generalmente, in tutta Italia, comprese in un range che varia da 125 euro a 151 euro al giorno per persona ospitata[72].
3. Conclusioni
Dalla lettura di quanto sovra esposto, appare dunque in tutta evidenza come l’approvazione di questa riforma abbia potuto provocare i malumori dei principali protagonisti e pensatori che si occupano di minori sia da un punto di vista legale-giuridico sia da un punto di vista medico-psicologico-sociale. In una tale situazione, parrebbe decisamente auspicabile l’attuazione di una strategia comune che possa accontentare entrambe le parti garantendo da un lato la specifica formazione e l’alta professionalità delle parti, mantenendo l’assetto dell’intervento così come lo conosciamo noi oggi, in uno spazio a ciò preposto che può essere introdotto in un qualsiasi tribunale ordinario, eliminando di conseguenza anche il disagio dovuto ai continui spostamenti delle parti in causa, minori compresi. Tra l’altro, tale collaborazione sarebbe da considerarsi addirittura necessaria, posto che in gioco vi è la salvaguardia e la tutela dei minori i quali, essendo del tutto indifesi, vanno protetti a prescindere dai diversi ordini di pensiero.
Bibliografia
Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (Febbraio 2016), Sulla soppressione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni e l’introduzione di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari, www.minoriefamiglia.it.
Baldelli, A.M. (Gennaio 2016), Comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta;
Ballarate, B. (1939), L’adolescenza nella storia, in AA. VV., La condizione giovanile, Cooperativa centro di documentazione, p. 124, Pistoia.
Cascone, C. e Donadeo, S. (Febbraio 2016), Comunicato ANM, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta.
Dalmazzo, F. (1910), La tutela sociale dei fanciulli abbandonati o traviati, pp. 97-101, F.lli Bocca, Milano-Torino-Roma.
De Leo, G. -a cura di- (1981), L’interazione deviante. Per un orientamento psicologico al problema norma-devianza e criminologia, Giuffrè, Milano.
Erikson, E. K. (1974), Gioventù e crisi di identità, Armando, Roma.
Faccioli, F. (1988), I minori in Italia. Prima relazione del Cnm. Rapporto sulla condizione dei minori in Italia, Devianza e controllo istituzionale, in CESPES (coordinato da G. Stadera), F. Angeli, Milano.
Fadiga, L. (Marzo 2016), La giustizia minorile italiana ha bisogno di essere riformata, non deformata, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta.
Foschini, G. (Ottobre 2016), Minori a rischio, gli sprechi delle coop, la Repubblica, Roma.
Giardina, F. (Marzo 2016), Comunicato dell’Ordine degli Psicologi, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta.
Goffman, E. (1968), Asylums. Le Istituzioni totali, Einaudi, Torino.
Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza -CRC- (2014), Osservazioni sullo schema del disegno delega al Governo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 Agosto 2014 e recante le disposizioni per istituire presso tutte le sedi di tribunale le “sezioni specializzate per la famiglia e la persona”, www.gruppocrc.net.
Guitton, J. P. (1977), La società e i poveri, Mondadori, Milano.
Lombardo, I. (2016), Riforma del processo civile. Scompare il tribunale dei minori, La Stampa, Roma.
Micela, F. et Galli, S. (Aprile 2016), Comunicato A.I.M.M.F. contro il disegno di legge approvato dalla Camera sulla giustizia minorile, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta.
Micela, F. et Galli, S. (Ottobre 2016), Comunicato stampa dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta.
Milani, L. (1995), Devianza Minorile, Interazione tra giustizia e problematiche educative, Vita e Pensiero.
Moro, A. C. (1976), Centro di rieducazione dei Minorenni, in Enciclopedia del diritto, pp. 558-567, vol. XXVI, Giuffrè, Milano.
Nuti, V. (1991), Discoli e derelitti. L’infanzia povera dopo l’unità, p. 121, La Nuova Italia, Firenze.
Petrachi, T. et Lovati, P. (Febbraio 2016), Comunicato dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta.
Platt, A.M. (1975), L’invenzione della delinquenza, Guaraldi, Firenze.
Ponti, G. L. (1980), Compendio di criminologia, p. 108, Cortina, Milano.
Santoro, E. Nascita ed evoluzione della giustizia minorile, L’altro diritto – Centro di documentazione di carcere, devianza e marginalità, www.altrodiritto.unifi.it.
Turetti, E. (Febbraio 2016), Comunicato dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta.
Turri, G. (2016) Breve storia della giustizia minorile in Italia, Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia.
Villa, R. (1985), Il deviante e i suoi segni. Lombroso e la nascita dell’antropologia criminale, p. 38, F. Angeli, Milano.
Watson J., (1950), Il fanciullo e il magistrato, p. 20, Garzanti, Milano.
Zappolini, A. (Ottobre 2016), Lettera di Don Armando Zappolini, Presidente Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), a Mario Calabresi, Direttore de “la Repubblica”, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta.
Zullo, F. Le comunità per i minorenni e l’affido, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza - http://www.cnca.it/comunicazioni/comunicati-stampa/2154-lanciato-anche-a-trento-il-manifesto-5buoneragioni.
[1]D. d. L. d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, VILLARI, MUSSOLINI, FASANO, Eva LONGO, DE SIANO, D’ANNA, MILO, COMPAGNA, AMORUSO, GENTILE, VICECONTE, FAZZONE, CALIENDO, AIELLO, RAZZI E CHIAVAROLI; Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Atto Senato n. 595,. Comunicato alla Presidenza il 30 Aprile 2013 – Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d’appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali [2]Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Atto Senato n. 595 [3]Nascita ed evoluzione della giustizia minorile, L’altro diritto – Centro di documentazione di carcere, devianza e marginalità [4]Ponti, G. L. (1980), Compendio di criminologia, p. 108, Cortina, Milano [5]De Leo, G. -a cura di- (1981), L’interazione deviante. Per un orientamento psicologico al problema norma-devianza e criminologia, Giuffrè, Milano [6]Nuti, V. (1991), Discoli e derelitti. L’infanzia povera dopo l’unità, p. 121, La Nuova Italia, Firenze [7]Guitton, J. P. (1977), La società e i poveri, Mondadori, Milano [8]Ballarate, B. (1939), L’adolescenza nella storia, in AA. VV., La condizione giovanile, Cooperativa centro di documentazione, p. 124, Pistoia [9]Platt, A.M. (1975), L’invenzione della delinquenza, Guaraldi, Firenze [10]Nota 2 [11]Nota 2 [12]Villa, R. (1985), Il deviante e i suoi segni. Lombroso e la nascita dell’antropologia criminale, p. 38, F. Angeli, Milano [13]Nota 2 [14]Nota 4 [15]Nota 2 [16]Nota 2 [17]Dalmazzo, F. (1910), La tutela sociale dei fanciulli abbandonati o traviati, pp. 97-101, F.lli Bocca, Milano-Torino-Roma [18]R. D. L. n. 1404, Istruzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, Luglio 1934 [19]Nota 2 [20]D. d. L. Partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni, N. 1441, Dicembre 1956 [21]Watson J., (1950), Il fanciullo e il magistrato, p. 20, Garzanti, Milano [22]Nota 17 [23]Nota 2 [24]Moro, A. C. (1976), Centro di rieducazione dei Minorenni, in Enciclopedia del diritto, pp. 558-567, vol. XXVI, Giuffrè, Milano [25]Milani, L. (1995), Devianza Minorile, Interazione tra giustizia e problematiche educative, Vita e Pensiero [26]Nota 2 [27]Goffman, E. (1968), Asylums. Le Istituzioni totali, Einaudi, Torino [28]Erikson, E. K. (1974), Gioventù e crisi di identità, Armando, Roma [29]Legge n. 354 del 1975, Ordinamento Penitenziario [30]D. d. L. Protezione dei minorenni. Prevenzione e trattamento della delinquenza minorile, 1974-1975 [31]D.P.R. n. 616 (1977), Attuazione della delega di cui all’art.1della legge 22 Luglio 1975, n.382 [32]Turri, G. (2016) Breve storia della giustizia minorile in Italia, Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia [33]Art. 98 C.P. Minore degli anni diciotto [34]Nota 2 [35]In Cassazione Penale, 1978, p. 37 [36]Cassazione, Sez. I, 24 Gennaio 1979, Orsini, in Cassazione Penale, 1980, p. 154 [37]Cassazione, Sez. I, 19 Gennaio 1982, Mariggio, in Giustizia penale, 1983, II, p. 369 [38]Faccioli, F. (1988), I minori in Italia. Prima relazione del Cnm. Rapporto sulla condizione dei minori in Italia, Devianza e controllo istituzionale, in CESPES (coordinato da G. Stadera), F. Angeli, Milano [39]Nota 2 [40]Convention on the Rigths of the Child, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 [41]Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza – www.minori.it [42]D. d. L., Modifiche alla composizione e alle competenze del tribunale penale per i minorenni, N. 2501 / 2002, Ministro Castelli [43]D. d. L. Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori, N. 2517 / 2002, Ministro Castelli [44]Comunicato CIAI. I tribunali per i minorenni non devono scomparire - Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [45]Lombardo, I. (2016), Riforma del processo civile. Scompare il tribunale dei minori, La Stampa, Roma [46]D. d. L. di iniziativa del Sen. Cortelloni, (2001), Senato della Repubblica, XIII legislatura: Soppressione del tribunale per i minorenni e istituzione di sezioni specializzate per gli affari famigliari e per i minori presso i tribunali ordinari. Reazione dell’On. Cartelloni ai Parlamentari sul disegno di legge presentato [47]Nota 41 [48]Nota 41 [49]Ubiminor, (Febbraio 2016), Comunicato Cismai sulla riforma della Giustizia minorile, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [50]Ubiminor, (Marzo 2016), Comunicato del C.N.S.A. (Coordinamento Nazionale Servizi Affido) sulla riforma della Giustizia Minorile, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [51]Baldelli, A.M. (Gennaio 2016), Comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [52]Turetti, E. (Febbraio 2016), Comunicato dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [53]Petrachi, T. et Lovati, P. (Febbraio 2016), Comunicato dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [54]Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010 e relazione esplicativa. Programma del Consiglio d’Europa “Costruire un’Europa per e con i bambini” – www.coe.int/children [55]Nota 48 [56]Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e la famiglia (Febbraio 2016), Sulla soppressione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni e l’introduzione di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari, www.minoriefamiglia.it [57]Micela, F. et Galli, S. (Aprile 2016), Comunicato A.I.M.M.F. contro il disegno di legge approvato dalla Camera sulla giustizia minorile, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [58]Fadiga, L. (Marzo 2016), La giustizia minorile italiana ha bisogno di essere riformata, non deformata, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [59] Ubiminor, (Febbraio 2016), Comunicato CNCA: “Preoccupati per la soppressione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni”, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [60]Giardina, F. (Marzo 2016), Comunicato dell’Ordine degli Psicologi, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [61]Cascone, C. et Donadeo, S. (Febbraio 2016), Comunicato ANM, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [62]Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza -CRC- (2014), Osservazioni sullo schema del disegno delega al Governo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 Agosto 2014 e recante le disposizioni per istituire presso tutte le sedi di tribunale le “sezioni specializzate per la famiglia e la persona”, www.gruppocrc.net [63]Costruire un’Europa per e con i bambini (2010), Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei Ministri del Consigliod’Europa il 17 Novembre 2010 e relazione esplicativa. Programma del Consiglio d’Europa “Costruire un’Europa per e con i bambini”; www.coe.int/children [64]Ubiminor, (Marzo 2016), SOS villaggi dei bambini sulla soppressione dei Tribunali per i Minorenni, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [65]Nota 57 [66]Foschini, G. (Ottobre 2016), Minori a rischio, gli sprechi delle coop, la Repubblica, Roma [67]Micela, F. et Galli, S. (Ottobre 2016), Comunicato stampa dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [68]Trovato, L. (Ottobre, 2016), Lettera scritta a Repubblica da Luciano Trovato sulla Riforma della Giustizia Minorile, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [69]Il sistema giudiziario italiano – Consiglio Superiore della Magistratura [70]Zappolini, A. (Ottobre 2016), Lettera di Don Armando Zappolini, Presidente Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), a Mario Calabresi, Direttore de “la Repubblica”, Ubi minor | Il portale dell’adolescenza inquieta [71]#5buoneragioni per accogliere i bambini che vanno protetti – iniziativa promossa dall’Associazione Agevolando, Cismai, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca), Coordinamento Nazionale Comunità per Minori (Cncm), Progetto Famiglia e Sos Villaggi dei Bambini [72]Zullo, F. Le comunità per i minorenni e l’affido, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza - http://www.cnca.it/comunicazioni/comunicati-stampa/2154-lanciato-anche-a-trento-il-manifesto-5buoneragioni