I Disturbi di Personalità nel giudizio di imputabilità
Ilaria Zampieri
I Disturbi di Personalità rappresentano un argomento controverso nel diritto penale italiano. La giurisprudenza si è espressa in maniera contraddittoria riguardo al ruolo dei Disturbi di Personalità come possibile causa di vizio di mente e, di conseguenza, come fattore idoneo ad escludere o diminuire l’imputabilità. L’autorevole intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 9163/2005) ha fatto propria la posizione secondo la quale anche i gravi disturbi della personalità possono essere inglobati nel concetto infermità di mente, posta la condizione che siano di intensità e gravità tali da escludere o scemare grandemente le capacità di intendere e volere e che sia accertato il nesso di causa con il fatto di reato.
Da un lato, certamente, la Sentenza 9163/2005 detiene il merito di aver aperto la strada del vizio di mente ad una categoria di disturbi psichiatrici invalidanti e di non facile inquadramento, soprattutto in relazione a condotte criminose. Dall’altro lato, la Sentenza ha accentuato il dibattito tra esperti della scienza psichiatrica, che ancora contempla una pluralità di approcci tecnici e soffre della labilità di strumenti diagnostici oggettivi per la valutazione delle malattie psichiatriche e della loro rilevanza in termini di vizio di mente.
Un’attenta analisi del complesso dialogo tra sapere psichiatrico e imputabilità può rappresentare un valido contributo scientifico per comprendere il ruolo che i Disturbi di Personalità esercitano nell’ambito della capacità di intendere e volere.
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