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Analisi di consulenze per la valutazione del danno psichico eproposta di protocollo valutativo


Sara Pezzuolo

Psicologa Forense, Prof.ssa a c. presso l’Università di Pisa



Abstract

La presente ricerca vuole focalizzare l’attenzione sulla metodologia utilizzata nell’ambito delle consulenze in tema di risarcimento danno. A tal fine sono state raccolte 104 valutazioni psicologico-giuridiche esaminate in funzione di diverse variabili: motivo della consulenza - dati relativi ai soggetti valutati – strumenti e tecniche di valutazione.

Dall’indagine posta in essere emerge come, in un’elevata percentuale di casi, il colloquio clinico è l’unica fonte sulla quale si basa la valutazione e, nondimeno, anche la scelta degli strumenti psicodiagnostici non sempre sembra tener conto dei limiti della loro applicazione in un contesto forense. Da qui l’esigenza della costruzione di un protocollo che prende forma in funzione del soggetto che abbiamo di fronte, individuando, in ogni circostanza, l’unicità della persona che andiamo a valutare;



Parole chiave: danno, valutazione psicodiagnostica, colloquio clinico, risarcimento danno, consulenza psicologico-giuridica.


1. Introduzione.

L’accertamento dell’eventuale ricorrenza di danno biologico di tipo psichico può essere richiesto dal Giudice, nel qual caso il consulente prenderà il nome di C.T.U.[1], sia da un legale, da un’assicurazione etc., sia in fase processuale che in fase extra-processuale, venendosi l’esperto a qualificare C.T.P[2].

Il problema che si può presentare è quello di scegliere una metodologia che effettivamente consenta di misurare ciò che ci è stato chiesto di misurare attraverso l’ausilio di colloqui, protocolli testistici che abbiano un grado certo di validità.

Da qui prende le mosse la considerazione, troppo spesso riscontrata in sede di valutazione delle consulenze, che test o metodologie errate portano ad avere una percezione errata del problema o comunque dell’alterazione psichica che il soggetto può o non può presentare.

Pertanto, dal momento che sia il Giudice sia qualsiasi altro committente chiede un parere professionale perché privo delle conoscenze che determinano una valutazione ed un accertamento in tal senso, ci siamo domandati quali siano i parametri che guidano il professionista nella sua valutazione, dato che, per tale esame non esistono linee guida.

La letteratura in tema di valutazione del danno, seppure cerca di evidenziare i limiti di alcuni strumenti psicodiagnostici rispetto ad altri, in linea di massima è molto generica nell’elaborazione di un vero e proprio format che consenta di procedere ad una metodologia comune pertanto, troppo spesso, sembra farla da padrone l’orientamento professionale del professionista nella scelta del metodo piuttosto che criteri oggettivi e riproducibili[3].

Un tale approccio al problema, come facilmente intuibile, non è in linea con il Codice Deontologico degli Psicologi Forensi[4] che qualsiasi operatore psicologo, operante all’interno dell’ambito forense, è chiamato a conoscere e a rispettare.

A questo proposito giova ricordare alcuni articoli:

Art. 3 Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense:

Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere (De Cataldo Neuberger, 2004, 180)


Art. 5 Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense:

Lo psicologo forense presenta all’avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere una effettiva valutazione e critica relativamente all’interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative (De Cataldo Neuberger, 2004, 193)


Art. 6 Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense:

“Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.N.; art. 1 C.N.).” (De Cataldo Neuberger, 2004, 200)


Art. 7 Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense :

Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.N.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.) (De Cataldo Neuberger, 2004, 205)


Questi e altri[5] sono gli assunti che i professionisti psicologi sono chiamati a rispettare: pertanto, in scienza e coscienza siamo chiamati a redigere una consulenza per risarcimento danni.

2. Obiettivi ed ipotesi della ricerca.

Gli obiettivi della ricerca effettuata sono stati i seguenti:

1) procedere ad un’analisi del contenuto delle consulenza al fine di individuare i temi, i metodi, gli strumenti utilizzati dal consulente, al fine di accertare l’eventuale presenza di danno psichico;

2) cercare di comprendere quale siano le situazioni maggiormente ricorrente nell’ambito della valutazione;

Il campione esaminato era formato da 104 consulenze che sono state raccolte attraverso la disponibilità e la collaborazione di psicologi forensi che da diversi anni operano nel settore, su tutto il territorio nazionale[6].

Le consulenze sono state esaminate secondo una griglia predisposta che prevedeva le seguenti informazioni:

a. motivo della valutazione;

b. età dell’esaminato;

c. valutazione psicodiagnostica effettuata;

Tali informazioni, infatti, hanno cercato di porre in evidenza una panoramica generale sul metodo operativo (quali domande vengono poste e come si arriva alla risposta), con l’intento di cercare di elaborare un modello operativo condiviso dalla maggior parte di professionisti da un lato e dall’altro più facilmente valutabile dal Giudice o dal mandante.


3. Analisi e contenuto delle relazioni di consulenza

A) Motivo della valutazione

Il quesito posto al professionista, indipendentemente da chi fosse il committente dell’incarico, era quello di valutare e stabilire se, “l’evento definito come critico, avesse determinato un danno biologico di tipo psichico”.

All’analisi delle consulenze del nostro campione abbiamo osservato che i motivi per cui si ricorre alla consulenza sono: n. 37 per sinistro stradale, n. 21 per lutto (in questo campione sono stati ricompresi anche i lutti a seguito di sinistro stradale che sono stati riscontrati in n.17 consulenze)[7], n. 11 colpa medica, n. 8 mobbing, n. 5 infortunio sul lavoro, n. 3 maltrattamenti familiari, n. 3 incidente aereo, n. 3 crollo, n. 2 carcerazione ingiusta, n. 1 stalking, n. 1 colpo di pistola partito accidentalmente da un’arma, n. 1 accusa ingiusta di molestie, n. 1 bullismo, n. 1 morso di un cane, n. 1 inquinamento acustico, n. 1 aggressione, n. 1 tentato omicidio, n. 1 pignoramento illecito, n. 1 violazione della privacy.

Come evidenziato, secondo le stime ottenute alla tabella 1, i casi in cui maggiormente si ricorre all’ausilio della consulenza sono i casi di sinistro stradale (35,58%), lutto (21,15%), colpa medica (10,58%), mobbing (7,69 %) ed infortunio sul lavoro (4,81%).


Tabella 1

Tipologia di evento critico

Frequenza

Percentuale

Sinistro Stradale

37

35,58 %

Lutto

22

21,15 %

Colpa medica

11

10,58 %

Mobbing

8

7,69 %

Infortunio sul lavoro

5

4,81 %

Maltrattamenti familiari

3

2,89 %

Incidente aereo

3

2,89 %

Crollo

3

2,89 %

Carcerazione ingiusta

2

1,92 %

Stalking

1

0,96 %

Colpo di pistola

1

0,96 %

Accusa ingiusta

1

0,96 %

Bullismo

1

0,96 %

Morso di un cane

1

0,96 %

Inquinamento acustico

1

0,96 %

Aggressione

1

0,96 %

Tentato omicidio

1

0,96 %

Pignoramento illecito

1

0,96 %

Violazione della privacy

1

0,96 %
















B) Dati relativi ai soggetti valutati

I soggetti che sono stati sottoposti alla valutazione sono un campione rappresentativo di tutte le fasce di età (vedi tabella 2 qui di seguito).


Fascia di età

Frequenza

Percentuale

Sotto i 9 anni

3

2,88 %

10-19 anni

7

6,73 %

20-29 anni

17

16,35 %

30-39 anni

18

17,31 %

40-49 anni

21

20,19 %

50-59 anni

24

23,08 %

60-69 anni

10

9,61 %

70-79 anni

2

1,92 %

80 e oltre

2

1,92 %










Tabella 3


Sotto i 9 anni

10-19 anni

20-29 anni

30-39 anni

40-49 anni

50-59 anni

60-69 anni

70-79 anni

80 e oltre

Totale frequenze

Sinistro Stradale

3

3

7

8

9

3

3

1


37

Lutto


1

3

1

4

9

3

1


22

Colpa medica


1

1

5

2

1

1



11

Mobbing



2

1

2

3




8

Infortunio sul lavoro



1

2

1

1




5

Maltrattamenti Familiari





1

2




3

Incidente aereo



1



1

1



3

Crollo


1




1



1

3

Carcerazione Ingiusta






1

1



2

Stalking






1




1

Colpo di pistola




1






1

Accusa Ingiusta







1



1

Bullismo


1








1

Morso di un cane



1







1

Inquinamento acustico





1





1

Aggressione






1




1

Tentato omicidio



1







1

Pignoramento illecito









1

1

Violazione della privacy




1






1

Tabella 3


Analizzando la tabella 3 si osserva quasi un continuum tra la fasce di età per i sinistri stradali (20-39 anni) e la fascia di età per il risarcimento danno da lutto (40- 59 anni) . Tale dato non stupisce dal momento che, i sinistri mortali che hanno provocato un lutto sono stati inseriti nell’analisi del lutto, pertanto coloro che si sono sottoposti alla valutazione altro non sono che i genitori di giovani deceduti a seguito di incidente stradale.

Altro dato interessante sul quale conviene spendere due parole è la fascia di età maggiormente rappresentativa del danno per colpa medica. Anche questo dato potrebbe essere spiegato alla luce dell’inserimento - nella suddetta categoria - del danno derivante da intervento estetico ritenuto errato che, secondo la casistica presa in considerazione, risulta essere maggiormente affrontato da donne nella fascia di età intorno ai 30 anni.


C) Strumenti e tecniche di valutazione

Dopo aver esaminato il campione preso in considerazione nell’ambito della nostra ricerca, abbiamo voluto esaminare quali strumenti lo psicologo forense ha utilizzato per rispondere al quesito sull’eventuale presenza, o aggravamento, del danno psichico.


Il colloquio.

Lo strumento utilizzato in tutte le relazioni risulta essere il colloquio. Alcuni lo considerano una tale fonte di informazioni che esonera l’esaminato dal sottoporsi a valutazione psicodiagnostica, basando le conclusioni solo ed esclusivamente sul resoconto del medesimo (vedi tabella 4). Nonostante il colloquio venga, come detto sopra, sempre utilizzato a volte anche con presunzione di universalità, alcuni colloqui sembrano essere ancorati alla mera analisi anamnestica e alla narrazione dell’evento critico esonerati quindi, dall’andare a valutare come, perché, etc. quell’evento per quella persona ha determinato quelle e solo quelle conseguenze e non altre.

Solitamente, l’esperto effettua un numero medio di colloqui pari ad un colloquio singolo. Viene sentito solo l’esaminato e raramente viene presa in considerazione l’eventuale cartella clinica pregressa[8].




Tabella 4


Valutazione del danno solo con il colloquio25 %Valutazione del danno colloquio più indagine psicodiagnostica75 %


I test.

Abbiamo cercato di comprendere quali test fossero ritenuti validi nell’affrontare una valutazione per risarcimento del danno biologico di tipo psichico.

A parte una minima parte di casi, solitamente, l’impiego della valutazione psicodiagnostica è caratterizzato dalla somministrazione di più test o, per meglio dire, di una batteria psicodiagnostica. I test maggiormente utilizzati sono i seguenti:


Tabella 5


Test SomministratoTotale frequenzaTotale percentualeQuestionario di personalitàM.M.P.I.-26259,61 %CBA 2.010,96 %16 P. F. Cattell[9]1413,46 %High School Personality Questionnarie[10]21,92 %Questionari di ansia e depressioneI.P.A.T. Anxiey scale1110,58 %I.P.A.T. depression scale87,69 %S.T.A.I.-Y10,96 %Beck Depression Inventory II43,85 %Test ProiettiviRorschach1716,35 %Test grafici 109,61 %Semiproiettivi di personalitàW.Z.T. (Wartegg)65,77%Reattivo di frasi da completare di Sacks32,88 %Picture Frustration Study21,92 %Test di livelloW.A.I.S.-R1110,58 %T.I.B.1110,58 %Mini Mental State Examination10,96 %Matrici Progressive di Raven32,88 %Test Visuo-motorioBender Gestalt Test87,69 %Valutazione NeuropsicologicaEsame neuropsicologico breve[11]21,92 %Test dei gettoni1 0,96 %Test di memoria e apprendimento10,96 %Test di sviluppo della percezione visiva10,96 %Test della figura complessa di Rey98,65 %Test del “barrage” di Toulouse e Pierson 10,96 %Reattivo di rendimento mnestico21,92 %Scale riferite a problemi specifici di disagio psicologicoScala di ansia per l’età evolutiva10,96 %Scala di Hamilton per la depressione76,73 %Scale di qualità della vitaS.V.A.R.P.[12]54,80 %S.A.T.-P.10,96 %Altro Scala di impatto degli eventi21,92 %Vineland10,96 %Adjective Check List[13]10,96 %



In seguito all’analisi effettuata osserviamo che, i test maggiormente utilizzati sono M.M.P.I.-2 (59,61 %), Roarschach (16,35 %), 16 P.F. di Cattel (13,46 %) e i questionari di ansia e depressione. Le valutazioni neuropsicologiche sono scarsamente utilizzate anche se trovano spazio, opportunamente, nelle valutazioni di casi relativi a traumi cranici (conseguenti, generalmente, sinistri stradali).

E’ giusto quindi, per inciso, ricordare che i traumi cerebrali rappresentano una causa molto frequente di invalidità permanente sia in età giovanile che adulta.


D) Esame dei risultati.

La preoccupazione che la formazione clinica, seppure imprescindibile per una buona diagnosi, interferisca con le caratteristiche di oggettività e scientificità dell’ambito forense trova purtroppo conferma all’analisi dei risultati della ricerca posta in essere.

Stupisce l’elevata percentuale di relazioni che non prevedono alcuna valutazione psicodiagnostica e che basano le conclusioni esclusivamente sulle risultanze del colloquio. Tale dato, infatti, sembra non tener assolutamente conto dell’incentivo che la valutazione stessa richiama nell’ottica del risarcimento danno e, quindi, seppure l’esagerazione della sintomatologia è presente ogniqualvolta, una quantificazione del danno basata sul colloquio non sembra poter discriminare, non possedendo riscontri di carattere oggettivo, dove inizi l’esagerazione del sintomo, la sua amplificazione o dove si sia di fronte a simulazione.

Per ciò che concerne la valutazione psicodiagnostica, nonostante il protocollo del M.M.P.I.-2 trovi giusto riconoscimento nelle valutazioni psicodiagnostiche, la considerazione che il test di Rorschach si colloca al secondo posto come valutazione utilizzata, fa riflettere sull’utilizzo improprio del medesimo in ambito forense[14] troppo spesso non accompagnato da altro protocollo maggiormente attendibile da cui trarre eventuali conferme[15].

Seppure i test grafici possono, con i loro limiti dare informazioni in merito alla percezione della figura corporea, pensiamo ad esempio ad un intervento di chirurgia estetica venuto male, questi solitamente fanno parte di una valutazione che comprende, oltre il D.F.U., Rorschach e W.Z.T. Come possiamo immaginare una valutazione psicodiagnostica in tale direzione è facilmente sottoposta a critiche da parte di altri professionisti.

Grossi limiti sono anche riservati a tutti quei test che mancano di controllo. Per fare un esempio, l’utilizzo della scala degli eventi stressanti di Paykel, è utile e può trovare margine nella valutazione psicodiagnostica posta in essere ma, essendo una scala autosomministrata non può diventare l’unico “termometro” del consulente oltre al colloquio. Anche in questo, caso è auspicabile l’utilizzo di altri questionari con scale di controllo per dare validità ad eventuali conclusioni.

Per ciò che concerne l’utilizzo della valutazione neuropsicologica di fronte ai traumi cranici va ricordato che:

L’imperativo della quantificazione oggettiva ed attendibile degli esiti di eventi traumatici che interessano il sistema nervoso riguarda sia l’ambito clinico che medico-legale. Affinché il nesso di causalità tra un evento cerebrolesivo e i problemi neurospicologici del soggetto possa essere affermato con la maggiore chiarezza possibile – al fine di apportare efficaci contributi anche in ambito giuridico e medico-legale – è essenziale che tutti i fattori prognostici e gli indici clinici siano attentamente riconosciuti e valutati, sottolineando quelli che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente correlabili al danno neurologico ed escludendo quelli che invece risultano solo confusivi ed estranei (Stracciari et al., 2010, 23).


Infine, sembra essere dato poco spazio alla documentazione medica o farmacologica eventualmente prescritta. Difatti, sebbene in anamnesi venga riferito di eventuali assunzioni di farmaci quali ad esempio quelli appartenenti alla categoria degli ansiolitici, nessuna documentazione in tal senso viene riferita e documenta (ad esempio chi li prescrive? in funzione di cosa? quale è la posologia? etc.). per dare completezza alla nostra relazione qualora ci trovassimo di fronte ad una si tale situazione sarebbe opportuno, ad esempio, farsi portare dall’esaminato la confezione del medicinale[16], riportare eventuali cartelle cliniche, sentire, previa autorizzazione, eventualmente il medico che li prescrive o ha in cura l’esaminato, etc. Niente è da considerarsi superfluo in tal senso. Allegare eventuali relazioni di altri specialisti può dare forza alla nostra ipotesi e pretendere che altri facciano questo lavoro di ricerca non è auspicabile.



4. Il problema della valutazione del danno psichico in età evolutiva

Nell’analisi della casistica, è doveroso osservare come assieme a soggetti adulti, al professionista potrebbe essere chiesto di valutare anche soggetti in età evolutiva.

In questa situazione diventa ancora di più imprescindibile operare l’analisi del contesto, o meglio, l’analisi della fase evolutiva che il soggetto sta vivendo.

Per esempio, prendiamo in considerazione il caso di un danno da lutto di un padre dove l’esaminato è il figlio: in sede di valutazione potrebbero emergere difficoltà in ordine allo sviluppo della personalità. In tale circostanza, una componente sarà da ricondurre alla perdita della figura parentale di riferimento, un’altra componente sarà da collegare ad una crisi evolutiva tipica della particolare fascia d’età che niente a che vedere con l’evento critico ed il conseguente danno.

In linea generale gli eventi che possono essere causa di danno psichico nell’infanzia e nell’adolescenza possono così essere riassunti (Camerini et al. 2011):

§ lesioni cerebrali che compromettono le funzioni superiori;

§ esperienze traumatiche spaventose, tali da determinare reazioni di forte angoscia, delle quali il soggetto è stato vittima o ha assistito;

§ esperienze di vittimizzazione fisica o sessuale;

§ grave trascuratezza emotiva e/o materiale vissuta nell’ambiente familiare;

§ abuso psicologico ripetuto: isolamento coattivo, sfruttamento, mortificazioni;

§ perdita luttuosa di un genitore a causa di un incidente;

Qualunque sia quindi il motivo della valutazione è fondamentale concettualizzare l’evento occorso nel continuum dello sviluppo emotivo-cognitivo che il minore sta vivendo. Il professionista deve essere consapevole che l’età del danneggiato assieme ad altri fattori indipendenti al fatto illecito possono influenzare la complessiva valutazione.

Un altro aspetto che occupa uno spazio di rilievo in sede di valutazione del danno in soggetti in età evolutiva è la capacità di resiliency[17] (riadattamento/recupero) del minore medesimo. Qualora il minore goda di sopporto emotivo (presenza di fattori sociali e familiari positivamente intesi) a seguito del danno può recuperare, in maniera più o meno idonea, l’esperienza stressante.

Un’ulteriore problematica, dopo aver effettuato una completa valutazione del minore[18], sta nell’individuazione di una corretta diagnosi. Difatti, le categorie nosografiche internazionalmente riconosciute (DSM-IV-Tr ed ICD-10) offrono all’esperto categorie chiuse, strutturate, ben definite, che, di contro, proprio per l’apertura del “sistema-minore”, non sempre possono essere individuate o essere prese di riferimento in maniera letterale. Come negli adulti, anche nei confronti del minore, la diagnosi più ricorrente, a seguito dell’esposizione ad eventi traumatici, è la diagnosi di P.T.D.S. (disturbo post traumatico da stress). Purtroppo, tale “etichettatura” viene utilizzata anche quando il quadro clinico presentato non attinge direttamente ai criteri che le sono propri[19]. La difficoltà nel trovare la “giusta diagnosi” sta nella varietà di fattori che intervengono e che devono essere tenuti in debita considerazione al momento della valutazione del minore, e dalla difficoltà di delineare confini maggiormente netti con altre diagnosi afferenti alla sfera dei disturbi d’ansia o all’elaborazione del lutto.

“Gli attuali sistemi di classificazione psichiatrica non sono adeguati per contemplare l’intera gamma delle difficoltà derivanti da esperienze traumatiche infantili. Anche se la categoria diagnostica del PTSD è spesso utilizzata, essa non risulta esaustiva nel descrivere l’entità dell’impatto sullo sviluppo derivante dalla cronica esposizione ad eventi traumatici complessi” (Camerini et al., 2001, 63).


Concludendo, quindi, se nella valutazione dell’adulto i fattori da tenere in considerazione per stabilire il nesso di causa, la diagnosi e la prognosi sono fondamentali, ancor più nella valutazione del minore il lavoro dell’esperto deve essere caratterizzato da un’attenta selezione degli elementi che concorrono alla eventuale diagnosi. Non tutto è conseguente al danno e non tutto il danno è conseguente all’evento.

La valutazione del danno nel minore può essere paragonata all’osservazione del cielo: le stelle che identificano una costellazione sono poche e limitate, ma infinite stelle fanno parte di quella costellazione anche se non la identificano. Per conoscere le altre stelle bisogna avere un telescopio più potente… bisogna andare più in profondità.


5. Proposta di un modello valutativo comune per la valutazione del danno psichico

Data la multidisciplinarietà della valutazione del danno alla persona, una collaborazione tra diverse figure professioniali potrebbe essere un buon punto di partenza per una valutazione oggettiva.

Nondimeno lo psicologo forense porta le sue competenze e conoscenze e, dato l’ampio utilizzo di test, proporre un metodo di lavoro può sicuramente aiutare terzi (esempio medici-legali) a cercare di comprendere perché sosteniamo quella ipotesi piuttosto che un’altra.

Il colloquio è sicuramente una prima importante fonte di conoscenza dell’esaminato. Condurre un buon colloquio è indubbiamente fare bene già metà della propria prestazione. Il colloquio dovrebbe essere caratterizzato, oltre che da una buona raccolta anamnestica, da una narrazione libera dell’evento critico in cui poi, l’esperto, pone domande per cercare di comprendere come, quanto, perché, etc. vi è stata una modificazione in senso peggiorativo del benessere psichico[20].

In merito alla valutazione psicodiagnostica, accanto all’utilizzo di scale specifiche per l’ansia o la depressione (ad esempio lo State-Trait Anxiety Inventory), sarebbe buona prassi associare, alla somministrazione delle medesime, un questionario di personalità (M.M.P.I.- 2) per osservare, ad esempio, l’andamento delle scale A e della scala D in accordo o disaccordo con il questionario specifico[21].

Qualsiasi strumento sia prescelto per essere utilizzato, dobbiamo conoscerne i limiti, i vantaggi etc. ma prima di tutto dobbiamo sapere cosa intendiamo misurare e se effettivamente quello strumento possa ottemperare a questo nostro fine[22].

Qualora questo primo punto sia chiaro e motivato nel corpo della relazione anche eventuali critiche che potrebbero essere mosse, trovano margine di discussione e confronto perché il professionista non ha usato quel test perché era l’unico che conosceva o aveva a disposizione, ma, perché ha fatto una selezione mirata e coscienziosa per quel caso ed in quella situazione (da qui ad esempio anche l’utilizzo di test grafici o semiproiettivi motivati ed accompagnati da protocolli maggiormente standardizzati). Come possiamo ben comprendere, è difficile sostenere che l’esaminato a seguito di intervento chirurgico errato possa essere affetto da disturbo dell’adattamento sulla base dell’analisi del tratto grafico al D.F.U., altra questione è che dal D.F.U. si possano fare inferenze che poi vengano confermate all’analisi delle scale cliniche, ad esempio, del M.M.P.I.-2. In questo caso l’utilizzo del test grafico può essere comunque giustificato come strumento teso a valutare la percezione corporea.

Possiamo immaginare di procedere quindi in tal senso per l’utilizzo dei test da scegliere. Dopo essersi posti la domanda “che cosa vogliamo valutare” scegliere tra gli strumenti quelli che, sulla base della letteratura di riferimento, godono di validità ed attendibilità.

Bianchi et al. (2005) propongono una seguente lettura valutativa che risulta essere ancora attuale e pienamente condivisibile.

1). Valutazione del funzionamento attuale:

Nella valutazione del livello di funzionamento attuale, l’esame neuropsicologico forense deve indagare essenzialmente:

- il funzionamento cognitivo (attenzioni, funzioni esecutive, memoria);

- il funzionamento emotivo;

- l’adattamento alla vita quotidiana.

I test che si utilizzano sono:

- test di intelligenza e di attitudine, che consistono in un insieme di compiti ciascuno dei quali richiede la soluzione di problemi o l’esercizio di qualche operazione intellettuale;

- test clinici che misurano i processi cognitivi implicati nell’apprendimento, utilizzati nella diagnosi delle lesioni cerebrali per l’identificazione di disturbi percettivi che potrebbero compromettere l’apprendimento iniziale della lettura e della scrittura;

- test di personalità e degli atteggiamenti;

- test riguardanti la sfera affettiva;

- test di adattamento alla vita quotidiana (Bianchi et al. 2005, p. 413).


E’ così possibile costruire una tabella ove, per ogni cosa che intendiamo valutare riscontriamo lo strumento idoneo a farlo[23].


Valutazione del livello di funzionamento attuale Funzionamento CognitivoTest di abilità o livelloTestEtàNorme ItalianeMatrici progressive 38 (P.M. 38) avanzate (Raven 1940) 12 anni in poiSpinner e Tognoni, 1987Matrici progressive 47 (P.M. 47) colorate (Raven, 1977)3-8 anniPruneti, 1985Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (W.I.P.P.S.I.) (Wechsler, 1973)4- 6 anniOrsini e Picone 1996Wechsler Intelligence Scale for Children Revised (W.I.S.C.-R.) (Wechsler, 1987)5-16 anniOrsini, 1993Wechsler Adult Intelligence Scale, Revised (W.A.I.S.-R.) (Wechsler, 1981)16 anni in poiOrsini e Laicardi, 1997Attenzione e concentrazioneTest delle campanelle (Biancardi e Stoppa, 1997)4-14 anniBiancardi e Stoppa, 1997Subtest associazione simboli a numeri delle scale Wechsler (W.I.P.P.I.S.I., W.I.S.C.-R., W.A.I.S.-R.)4 anni in poiOrsini 1993, Orsini e Picone 1996, Orsini e Laicardi 1997Memoria a breve termineTest di apprendimento di coppie di parole (Novelli et al., 1986)15 anni in poiNovelli et al., 1986Test di Corsi di span spaziale (Spinnler e Tognoni, 1987)6 anni in poiSpinnler e Tognoni, 1987Subtest Memoria di cifre delle scale Wechsler (W.I.P.P.S.I., W.I.S.C.-R., W.A.I.S.-R.) anche detto Digit Span4 anni in poiOrsini 1993, Orsini e Picone 1996, Orsini e Laicardi 1997Memoria a lungo termineBenton Visual Retention Test (B.V.R.T., Benton, 1945)8 anni in poiFerracuti, 2000Test della grande Figura complessa di Rey (Rey, 1942)7 anni in poiLis e Di Nuovo, 1982Test della piccola Figura complessa di Rey (Rey, 1968)4-7 anniDi Nuovo, 1979PercezioneDiscriminazione visiva (Bisiacchi et al. 2005)5-11 anniBisiacchi et al. 2005RagionamentoSubtest scale Wechsler (W.I.P.P.S.I., W.I.S.C.-R., W.A.I.S.-R.) (analogie, ragionamento aritmetico, comprensione, completamento di figura, riordinamento di storie)4 anni in poiOrsini 1993, Orsini e Picone 1996, Orsini e Laicardi 1997Abilità CostruttiveSubtest scale Wechsler (W.I.P.P.S.I.; W.I.S.C.-R., W.A.I.S.-R.) (disegno con i cubi, ricostruzione di figure)4 anni in poiOrsini 1993, Orsini e Picone 1996, Orsini e Laicardi 1997Bender Visual Motor Gestalt Test (Bender, 1938; Busnelli, Dall’Aglio e Faina 1978c; Hutt, 1969-77)4 anni in poiMorante 1979, Lis A. 1996, Giovanelli G.C. Funzioni EsecutiveFluenza verbale per categorie semantiche (Milner, 1964- Bentos 1968)5-11 anniLaicona et al., 1993Torre di Londra5-13 anniBislacchi et al. 2005Wisconsin Card Sorting Test (W.C.S.T.) (Nelson, 1976) 4-13 anniSannio Fancello, Cianchetti, 2003Subtest delle scale Wechsler (W.I.P.P.S.I., W.I.S.C.-R., W.A.I.S.-R.) (labirinti)4 anni in poiOrsini 1993, Orsini e Picone 1996, Orsini e Laicardi 1997LinguaggioSubtest delle scale Wechsler (W.I.P.P.S.I., W.I.S.C.-R., W.A.I.S.-R.) (vocabolario)4 anni in poiOrsini 1993, Orsini e Picone 1996, Orsini e Laicardi 1997Test Reception of Grammar – T.R.O.G. (Bishop, 1982)4-13 anniCendron, Conciari, Sartori 1985Test del primo linguaggio (T.P.L.) (Axia, 1995)12-36 mesiAxia, 1995Test di valutazione del Linguaggio livello prescolare (T.V.L.) (Cianchetti, Sannio Fancello, 1997)30 mesi- 6 anniCianchetti, Sannio Fancello, 1997Funzionamento EmotivoTest di personalitàMinnesota Multipahsic Personality Inventory (M.M.P.I.-A., M.M.P.I.-2)14 anni in poiSirigatti e Pancheri, 2001 Sirigatti e Pancheri 1995 K- S.A.D.S.-P.L. (per la parte relativa all’intervista diagnostica per la valutazione dei disturbi psicopatologici in bambini e adolescenti) (Kaufman et al. 1997)6-17 anniSogos et al. 2004Millon Clinical Multiaxial Inventory III18 anni in poiZennaro A., Ferracuti S. Lang M., Sanavio E., 2008Test di valutazione dello stato emozionaleK- S.A.D.S.-P.L. (per la parte relativa al disturbi post-traumatico da stress) (Kaufman et al. 1997)6-17 anniSogos et al. 2004T.A.D. Test dell’ansia e depressione nell’infanzia e adolescenza (Newcomer et al., 1994)6-19 anniIanes, 1995State-Trait Anxiety Inventory forma Y18 anni in poiSpielberger 1980Beck depression Inventory II (Beck A.T., Steer R.A., Brown G.K., 1979)Flebus G.B., Montano A., Sanavio E., Sica C., 2006B.A.I. Beck Anxiety Inventory18 anni in poiSica C., Coradeschi D., Ghisi M., Sanavio E., 2006C.D.I. (Children’s Depression Inventory) Kovacs, 19888-17 anniCamuffo M., Cerutti R., Lucarelli L., Mayer R., 1988Adattamento alla vita quotidianaQuestionario di autostima (Culture-free Self- Esteem Inventory For Children, Forma AD) (Battle, 1992)5 anni in poiTressoldi e Vio, 1996Intervista Vineland Adaptive Behavior Scales forma completa (Sparrow, Balla, Cicchetti D.V., 1984)tutteBalboni e Pedrabissi, 2003Stima del funzionamento premorbosoIntervista semi-strutturata (Mondini, Mapelli, Vestri e Bisiacchi, 2003)tutteMondini, Mapelli, Vestri e Bisiacchi, 2003Subtest scale Wechsler: vocabolario e completamento di figure4 anni in poiOrsini 1993, Orsini e Picone 1996, Orsini e Laicardi 1997



Questa tabella, seppure necessariamente riassuntiva, vuole proporsi come modello per la scelta degli eventuali strumenti che un professionista, che si adopera nell’ambito del risarcimento del danno, può prendere di riferimento in funzione del quesito o della valutazione che si accinge a fare.

Oltre ai test sopra elencati, è possibile fare ricorso alle scale di funzionamento del DSM-IV-Tr e ad alcune scale psicologiche di ampio utilizzo anche nel mondo psichiatrico (esempio scala di Paykel per gli eventi stressanti).

Niente esonera lo psicodiagnosta a conoscere lo strumento che utilizza, ad esplicare le motivazioni di una scelta valutativa piuttosto che un’altra ma soprattutto, quello che il professionista deve bene tenere a mente è l’unicità di quel soggetto che rende unica la sua valutazione rispetto a tutte le altre. Il medesimo test non darà mai origine ad uno stesso protocollo, perché è l’unicità dell’incontro tra la persona e l’evento critico che rende il mestiere dello psicodiagnosta e, a sua volta, dello psicologo forense, un lavoro sempre in costruzione, sempre alla ricerca di un protocollo nuovo o meglio di una valutazione nuova che non può prescindere dalle caratteristiche proprie di chi dobbiamo esaminare.

Nessuna valutazione sarà identica ad un altra. Ogni valutazione è una scoperta. Il professionista consapevole costruirà, di volta in volta, il suo protocollo proprio perché quel protocollo e quella relazione che prendono forma , saranno unici e irripetibili.



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[1] Consulente tecnico d’ufficio. [2] Consulente tecnico di parte. [3] Si assiste, in alcuni casi, alla somministrazione del Rorschach tuot-court a seconda del filone di appartenenza mentre vi è il rifiuto del medesimo da altri professionisti non per problematiche connesse alla validità di tale strumento in ambito forense ma il rifiuto è posto in essere perché, magari, di corrente altra che critica l’utilizzo di test proiettivi indipendentemente dal contesto di valutazione. Da qui deriva l’altra grossa problematica di professionisti che non riescono a prendere atto delle differenze tra il contesto clinico, dal quale provengono, ed il contesto forense, nel quale si accingono ad operare. [4] Nonostante le Linee guida deontologiche dello Psicologo Forense non siano un codice deontologico approvato, come ad esempio il codice nazionale degli psicologi, esso è l’unico testo che offre delle linee guida specifiche con il fine di delineare un comportamento da tenere proprio dell’ambito forense. [5] Per l’approfondimento completo delle linee guida deontologiche per lo psicologo forense si rimanda a De Cataldo Neuberger L., Gulotta G. (2004), La carta di noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo forense, Giuffrè, Milano; [6] A tal proposito ringraziamo, in particolare, i colleghi C. Porciatti, S. Priori, C. Pernicola ed altri per avere messo a disposizione il materiale preso in considerazione per la realizzazione della presente ricerca. [7] Nei rimanenti 4 casi si trattava di n.1 omicidio - n. 3 colpa medica; [8] Il professionista, cioè riporta in anamnesi che il cliente prende farmaci o è stato ricoverato etc. ma nulla allega alla relazione. In questi casi sarebbe buona prassi nel paragrafo che potrebbe essere intitolato “Documentazione anamnestica acquisita” fare riferimento ad eventuali certificazioni o prescrizioni inserendo le medesime nel corpo della relazione. [9] Sono stati inseriti nella seguente voce tutte le somministrazioni del 16 P.F. di Cattel. Queste comunque sono così rappresentate: n. 10 16 P.F. di Cattel forma A, n. 2 16 P.F. di Cattel forma C, n. 2, n.1 16 P.F. Cattel forma 5; [10] Questionario per la valutazione di tratti di personalità in soggetti adolescenti; [11] Si intende la somministrazione completa dei test che fanno parte del protocollo. In dettaglio: Digit Span, Trail making test (T.M.T., versione A e versione B), copia del disegno, memoria di interferenza, astrazione, test dei gettoni, memoria di prosa (immediata e differita), test delle figure aggrovigliate, disegno spontaneo, fluenza fonetica, stime cognitive, prove prussiche, test dell’orologio; [12] In alcune consulenze, ai fini di ricerca, è stato somministrato il questionario S.V.A.R.P. di Pezzuolo e Bianchi in fase sperimentale. Di tali risultati non si è tenuto conto nelle conclusioni dato il rigore scientifico richiesto nel metodo forense; [13] Tale questionario è stato riportato sotto la voce altro dal momento che sarebbe più appropriato inserirlo nelle tecniche della “descrizione del sé” che, nella categorizzazione prescelta non trovano spazio; [14] Come detto, infatti, in altra sede, vedi capitolo precedente, il Rorschach è sottoposto a notevoli limiti in tema di validità ed attendibilità in ambito forense che, seppure non gravi nel suo utilizzo in ambito clinico, non possono non essere tenuti in debita considerazione nel contesto al quale facciamo riferimento. [15] Nei pochi casi a cui si è fatto cenno prima in cui viene utilizzato solo un test, spesso viene utilizzato solo il test Rorschach. [16] In tale situazione la richiesta di mostrarci la confezione potrebbe aiutarci a comprendere se vi può o meno essere compatibilità tra il dosaggio prescritto e l’utilizzo della confezione; [17] Per comprendere meglio il concetto di resilience può essere utile proporre un piccolo esempio. La capacità di resilience è quella capacità dei materiali di ritornare allo stato antecedente dopo aver subito una modificazione. Un esempio per tutti può essere l’elastico: questo seppure tirato nelle diverse direzioni torna alla sua dimensione originale. In psicologia con il termine resilience si intende la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, in altre parole, la capacità di riorganizzare positivamente la propria vita; [18] In ordine alla valutazione psicodiagnostica del minore, una breve rassegna è all’interno del presente elaborato, per approfondimenti si rimanda a Camerini G.B., Sartori G., Codognotto S., “Metodi, Protocolli e Test di valutazione delle funzioni psichiche” in La valutazione del danno psichico nell’infanzia e nell’adolescenza, Giuffrè, 2011; [19] A tale proposito Scheeringa et al. (1995) avevano individuato criteri specifici altri per la diagnosi di P.T.D.S. in età presolare evidenziando come, i criteri diagnostici solitamente utilizzati per la diagnosi dei soggetti adulti, mal si applicavano alle condizioni post-traumtiche in età evolutiva; [20] A volte la difficoltà di trovarsi di fronte ad esaminati che sono soprafatti dalle conseguenze dell’evento critico pone non poche difficoltà nell’eloquio e nella raccolta di elementi utili all’esperto per ottemperare ad una buona valutazione. In tal senso è possibile fare uso di piccoli stratagemmi: solitamene si può chiedere al soggetto di proporci due foto di sé stesso o due descrizioni di sé una antecedente l’evento critico e una successiva al medesimo, oppure si può fargli descrivere gli hobbies e le passioni per poi cercare come queste si sono, se si sono, modificate in seguito all’evento critico. Tale modalità nel corso delle consulenze fino ad oggi espletate ha dimostrato che serve per far diminuire l’ansia o quantomeno aiuta a far percepire al soggetto che siamo veramente interessati a sapere come sta. [21] Come possiamo immaginare del tutto diverso sarà il decorso di un disturbo dell’adattamento in un soggetto che fino al momento dell’evento critico non era caratterizzato dalla presenza di ansia (ansia di tratto) da quello che, invece, vede protagonista un soggetto che presentava tale caratteristica. [22] Per fare un esempio che risulta chiaro, anche se esula dal nostro intervento, è come pretendere di misurare l’idoneità genitoriale attraverso il test di Rorschach, o per far un esempio ancora più semplice, misurare la febbre con la risonanza magnetica. [23] Per la definizione di questa tabella si fa riferimento al metodo di valutazione proposta in BIANCHI A. (a cura di) (2005), La valutazione neuropsicologica del danno psichico ed esistenziale, Cedam , integrato con ulteriori considerazioni e strumenti psicodiagnostici.

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