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La giustizia ripartiva: una questione aperta

Roberta Menchini


I principi cardine del processo penale a carico dei minorenni sono tutti protesi

alla garanzia della personalità dell’imputato. La norma prevede che,

al fine di disporre le adeguate misure penali, vengano acquisiti elementi inerenti le condizioni, risorse personali, familiari, socio ambientali del minore, per valutare imputabilità, consapevolezza del valore e disvalore, nonchè della

rilevanza sociale del fatto commesso.

La giustizia riparativa “si riferisce a ogni processo che consente alle

persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle

responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di

partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito,

attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale”. Viene data voce e rilievo anche alla vittima, che nel processo

minorile non ha possibilità di costituirsi parte civile e pertanto rimane a latere

di uno scenario reocentrico.

In fase processuale è possibile farvi ricorso grazie all’espressa previsione legislativa e risultare utile per la stesura del percorso di messa alla prova; includendo nel percorso la vittima, la mediazione, toglie il reo da una posizione passiva permettendo un reale confronto, una presa di responsabilità e un accordo su come “riparare” quanto commesso ai danni dell’altro che si presenta in carne e ossa davanti a lui, con l’ausilio di un facilitatore che favorisca la comunicazione.

Le criticità della mediazione ad oggi nel nostro tessuto riguarda diverse

questioni:

  • lo scarso sviluppo, di risorse nel territorio della mediazione penale minorile,

  • target dei soggetti ancora ristretto

  • basso consenso alla partecipazione: la mediazione non è ancora ben integrata ad un sistema giudiziario penale percepito dalla collettività come più sicuro se maggiormente coercitivo piuttosto che pensato verso una direzione evolutiva e di assunzione della responsabilità.

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