Imputabilità e vizio di mente tra diritto e psicologia forense
Anna Canton
Elisa Presot
Francesca Scomparin
A partire dalla lettura degli articoli 88 e 89 del nostro Codice penale, verrà analizzato il concetto di
infermità mentale e semi-infermità mentale, facendo riferimento alla quinta edizione del Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali.
Tali articoli ruotano attorno al concetto di infermità, la cui espressione però, rimane priva di qualsiasi
specificazione da parte del legislatore in merito al reale significato da attribuirvi. È questa la principale
questione da chiarire per conferire alla norma una reale valenza pratica. Risulta necessario rivedere il
lessico di tali articoli in favore di un linguaggio comune alla psicologia e al diritto per consentire un chiaro
dialogo tra i professionisti appartenenti alle due diverse scienze in nome del “giusto processo”.
Si rifletterà inoltre sulla differenziazione tra l’ipotesi prevista all’art. 89 Codice penale (vizio parziale di
mente) rispetto a quella di cui all’art. 88 (vizio totale di mente) data, unicamente, dal criterio quantitativo
incidente sulle capacità del possibile autore. L’avverbio “grandemente” usato nella lettera della legge
evidenzia la necessità che la detta infermità sia tale da ridurre notevolmente, pur senza escluderla del tutto,
la capacità di intendere e di volere. La valutazione del grado di incidenza della malattia mentale sulla
capacità di intendere e di volere del soggetto agente diviene quindi il punto cardine per garantire a tutte le
parti del processo una corretta comprensione del fatto accaduto.